Applicazione delle pene sostitutive alle pene detentive brevi ex articolo 545 bis cpp: adempimenti dell’avvocato (di Riccardo Radi)

Le pene sostitutive al carcere: cosa deve fare l’avvocato?

La vera novità della Riforma Cartabia sono le pene sostitutive al carcere (pena pecuniaria, lavoro di pubblica utilità, detenzione domiciliare, semilibertà) che possono essere disposte direttamente dal giudice di cognizione.

Ecco un breve vademecum sugli adempimenti difensivi, una sorta di guida delle attività e dei documenti necessari per richiedere e agevolare l’applicazione corretta delle pene sostitutive.

La nuova norma introdotta:

Art. 545-bis c.p.p. – Condanna a pena sostitutiva.

1. Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ne dà avviso alle parti.

Se l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa un’apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.

2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell’articolo 58 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall’ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale, economica e patrimoniale dell’imputato.

Il giudice può richiedere altresì all’ufficio di esecuzione penale esterna il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell’ente. Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì dai soggetti indicati dall’articolo 94 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d’azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi.

Le parti possono depositare documentazione all’ufficio di esecuzione penale esterna e fino a cinque giorni prima dell’udienza possono presentare memorie in cancelleria.

3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all’udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti; si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981 n. 689. In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo, integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 545.

4. Quando il processo è sospeso ai sensi del primo comma, la lettura della motivazione redatta a norma dell’art. 544 comma 1 segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva.

Fuori dai casi di cui all’articolo 544, comma 1, i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3.

Adempimento e funzioni del difensore

Il difensore di ufficio o di fiducia, deve munirsi di procura speciale per la richiesta alle pene sostitutive, per stilare questo breve vademecum prendiamo a riferimento il pregevole lavoro fatto dalla Camera penale di Milano.

La richiesta di applicazione di una o più pene sostitutive deve essere presentata in sede di conclusioni, anche come subordinata, indicando quella/e prescelta/e dalla parte.

La domanda di applicazione di pene sostitutive può essere formulata anche nelle conclusioni scritte inviate per l’udienza cartolare prevista in sede di giudizio di appello ex articolo 94 comma 2 dl 150/2022 come modificato dalla Legge 199/2022.

Acconsentire alla sostituzione con possibilità di specificare la pena sostitutiva, quando il giudice ex articolo 545 bis comma 1 dà avviso che sussistono le condizioni per procedere in tal senso.

In caso di applicazione pena su richiesta delle parti, depositare la documentazione necessaria e concordare con il pubblico ministero anche la pena sostitutiva e le condizioni della stessa. Si applica l’articolo 448 comma 1 bis solo nei casi strettamente necessari.

In entrambi i casi, depositare tempestivamente la documentazione necessaria a sostegno dell’istanza e per fornire gli elementi per la definizione della pena sostitutiva.

A titolo esemplificativo: documentazione attestante legittima disponibilità dell’abitazione e consenso dei conviventi, contratto di lavoro e buste paga recenti, iscrizione a corsi di studio/formazione, certificazioni attinenti a disturbi e/o percorsi di cura, documentazione relativa alle condizioni di reddito o relativa all’ente dove svolgere il lavoro di pubblica utilità; documenti e certificati attestanti le condizioni soggettive di cui all’articolo 58 comma 4 (malattie, fragilità, dipendenze e relativi programmi terapeutici in corso, gravidanza, maternità/paternità ecc.).

In caso di pena pecuniaria sostitutiva si potrà produrre documentazione inerente al reddito ed al patrimonio e ogni altro documento che consenta al giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e disporre l’eventuale rateizzazione.

In caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, indicare l’ente tra quelli indicati all’articolo 56-bis comma 1 e allegare la dichiarazione di disponibilità e il programma di lavoro con mansioni e orari.

In caso di detenzione domiciliare sostitutiva, indicare le esigenze di uscita dal domicilio per ragioni di lavoro, di studio ed esigenze personali o altre previste dalla legge, indicare altresì gli orari di uscita/rientro ritenuti necessari a tali scopi; produrre la documentazione relativa al domicilio e comunque ogni altra informazione documentata che possa consentire al giudice di decidere immediatamente e quindi senza interpellare preventivamente l’UEPE.

In caso di semilibertà sostitutiva, indicare le attività che potrebbe svolgere durante il giorno e ogni altra informazione utile, tenendo presente che la semilibertà sostitutiva presuppone indefettibilmente il programma di trattamento redatto dall’UEPE con il quale il difensore deve interloquire.

Qualora il Giudice non ritenga sufficiente la documentazione prodotta dal difensore potrà disporre verifiche ed accertamenti.

Il secondo comma dell’art. 545-bis cod. proc. pen. disciplina i poteri istruttori del giudice, prevedendo che, ai fini della decisione sulla possibilità di applicazione della pena sostitutiva, lo stesso ex officio possa acquisire dall’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna, dalla polizia giudiziaria o dai soggetti indicati nell’articolo in disamina, informazioni sulle condizioni soggettive del condannato.

Agli stessi fini, il giudice può altresì acquisire dai soggetti indicati dall’art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990 la certificazione di disturbo da uso di sostanze stupefacenti o di alcol ovvero da gioco d’azzardo e il programma terapeutico che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi.