Se è contestata la condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l’assegno di mantenimento, deve ritenersi integrato esclusivamente il reato di cui all’articolo 570, comma secondo, numero 2, Cp, nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall’art. 570-bis Cp.
Non ricorre invece il concorso formale eterogeneo, quando il fatto storico, valutato in tutti i suoi elementi costitutivi relativi alla condotta omissiva e al bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici che vengono in rilievo è il medesimo e non sono individuabili, sul piano naturalistico, elementi ulteriori che possano implicare la necessità dell’autonoma sussistenza del reato di cui all’art. 570-bis Cp, oltre a quello dell’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza dei figli minori in violazione degli obblighi di assistenza imposti al genitore con il provvedimento del giudice.
Con questa sentenza la cassazione sezione 6 si discosta dall’orientamento interpretativo prevalente che ritiene configurabile il concorso eterogeneo tra fattispecie.
Secondo i giudici di legittimità, si finisce per addebitare due volte all’imputato la stessa condotta materiale; il tutto senza che la duplicazione sia giustificata dalla struttura e dall’oggettività giuridica delle due norme incriminatrici richiamate l’articolo 570, comma secondo, numero 2, Cp e il 570-bis Cp.
Pertanto, la Suprema Corte ritiene che il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex articolo 570, comma secondo numero 2, Cp assorbe quello ex articolo 570 bis Cp, cioè la specifica violazione degli obblighi stabiliti in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.
È il divieto di bis in idem sostanziale a escludere il concorso eterogeneo tra fattispecie: quando le somme determinate dal giudice in favore dei minori corrispondono a valori obiettivamente modesti, la mancata corresponsione integra soltanto la violazione costituita dall’aver fatto mancare ai figli i mezzi di sussistenza, determinando uno stato di bisogno.
