Indagini difensive preventive: acquisibilità ed utilizzabilità di documentazione straniera senza rogatoria (di Riccardo Radi)

Interessante questione in merito alla possibilità della parte di procedere tramite indagini difensive alla ricerca e acquisizione di documenti all’estero direttamente dalle amministrazioni competenti.

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 8444 depositata il 24 febbraio 2023 ha ricordato che la sanzione di inutilizzabilità degli atti assunti per rogatoria non si applica ai documenti acquisiti in via autonoma dalla parte all’estero direttamente dalle amministrazioni competenti tramite indagini difensive svolte dall’avvocato o tramite investigatore privato.

Fatto

La difesa nel ricorso aveva contestato l’utilizzabilità della documentazione straniera prodotta dalla parte civile nel procedimento per truffa ai danni dell’assicurazione celebrato nei confronti di D.C.

Si assumeva che l’istruttoria in Marocco era stata svolta dalla sola compagnia assicuratrice, per il tramite di un proprio legale di fiducia, mentre gli accertamenti avrebbero dovuti essere compiuti dall’autorità inquirente italiana.

Decisione

A fronte di tale eccezione, la Suprema Corte ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui la sanzione di inutilizzabilità degli atti assunti per rogatoria non si applica ai documenti acquisiti in via autonoma dalla parte all’estero direttamente dalle amministrazioni competenti – fattispecie in cui è stata ritenuta legittima l’acquisizione, tramite indagini difensive svolte dalla parte civile, di documenti provenienti da società ed autorità doganali estere (Sez. 2, n. 4152 del 25/10/2019, dep.2020, Rv. 278003; Sez.2, n. 2471 del 10/10/2014, dep.2015, Rv. 26182).

La cassazione ha ulteriormente precisato che, al fine di valutarne l’utilizzabilità nel processo, la disciplina applicabile è quella dettata dagli artt. 234 e ss. cod. proc. pen.) (Sez. 3, n. 24653 del 27/05/2009, D., Rv. 244087) e, più in generale, che “E’ legittima l’acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti di provenienza estera di natura amministrativa, compiuti al di fuori di qualsiasi indagine penale e come tali non sottoposti al regime delle rogatorie internazionali” (Sez. 2, n. 2471 del 10/10/2014, dep. 2015, Rv. 261822).

A ciò si aggiunge l’osservazione che “In tema di indagini difensive, è legittima ed utilizzabile l’attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 391- nonies, cod. proc. pen., atteso che l’attivazione dello statuto codicistico previsto per l’attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa” (Sez. 4, n. 13110 del 08/01/2019, Rv. 275286).

Da quanto detto ne consegue che ben potevano essere acquisiti in dibattimento ed utilizzati ai fine della decisione gli atti prodotti dalla parte civile frutto di indagini difensive finalizzate all’accertamento dei reati di cui alle imputazioni, così come ben poteva l’investigatore privato deporre sull’esito degli accertamenti effettuati e sul contenuto della propria relazione oltre che, ovviamente, sul contenuto degli atti acquisiti.