Tentativo: anche gli atti preparatori possono integrare gli estremi del tentativo punibile (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 3968 depositata il 31 gennaio 2023 ha ribadito che per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo.

Il principio è stato enunciato anche dalla cassazione Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D’Angelo, Rv. 254106, specificando che anche un atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione “ex ante” e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso ed a tale risultato sia univocamente diretto (Sez. 2, n. 41649 del 05/11/2010, Rv. 248829; Sez. 2, n. 2791 del 07/02/1992, Rv. 189392).

Infine, la Suprema Corte ribadisce che, in tema di delitto tentato, l’accertamento della idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio di prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all’imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Rv. 277032 – 02).