La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 4342 depositata l’1° febbraio 2023 ha ribadito che l’uso illecito di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, integra il delitto di cui all’art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (ora art. 493-ter cod. pen.), indipendentemente dall’effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine.
Il principio è stato già espresso dalla cassazione sezione 5 sentenza numero 5692/2019, Rv 275109-01).
Si ricordano i casi di configurabilità della fattispecie in esame ove l’imputato aveva introdotto la carta di credito di provenienza illecita nello sportello bancomat, senza digitare il PIN di cui non era a conoscenza o che intervenga il prelievo di denaro (sezione 5 n. 17923 del 12.01.2018, Rv 273033-01) o che la carta sia stata bloccata (sezione 2, n. 45901 del 15.11.2012, Rv 254358-01).
La Suprema Corte chiosa rilevando che in assenza di prova di una esplicita autorizzazione all’uso da parte e per conto della persona titolare deve essere esclusa l’operatività della scriminante del consenso dell’avente diritto, ai sensi dell’art. 50 cod. pen., atteso che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie disciplinata dall’art. 493-bis cod. pen. non è solo il patrimonio del titolare della carta, ma anche la sicurezza delle transazioni commerciali, che costituisce interesse collettivo indisponibile dal privato.
