Le indagini sono lacunose e nel fascicolo del PM ci sono vistosi “buchi” che ragionevolmente, in caso di abbreviato “secco”, permetterebbero l’assoluzione dell’imputato ma attenzione che il giudicante può esercitare il potere d’integrazione della prova e disporre ai sensi dell’articolo 441 comma 5 c.p.p. acquisizioni probatorie sulla ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all’imputato, questo è il principio di diritto espresso dalla Cassazione sezione 5 sentenza numero 4342 depositata l’1 febbraio 2023.
La Suprema Corte premette che in tema di giudizio abbreviato l’esercizio del potere d’integrazione della prova, riconosciuto al giudice dall’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., non è sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione discrezionale (Sez. 5, n. 1763 del 04/10/2021, dep. 17/01/2022, Rv. 282395 – 01; Sez. 6, n. 49469 del 18/11/2015, Rv. 265907 – 01).
Nel caso in esame il ricorrente censura di fatto la sentenza impugnata che ha ritenuto legittima l’acquisizione officiosa, le ragioni della acquisizione delle tre informative lamentandone la novità non prevedibile da parte dell’imputato per far fronte ad una assenza di informazione probatoria e non ad una incompletezza.
Secondo la Suprema Corte il giudicante ha fatto buon governo dei principi in materia in quanto in tema di giudizio abbreviato, anche non condizionato, il potere di integrazione probatoria ex officio non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, qualora il giudice ravvisi l’indispensabilità di un approfondimento del “thema probandum”, ossia dei fatti oggetto di imputazione: il “thema probandum” non coincide con i mezzi di prova o di ricerca della stessa attivati dalle parti, bensì va riferito ai fatti descritti nell’imputazione, così come richiamati dall’art. 187 cod. proc. pen (Sez. 5, n. 18264 del 29/01/2019, Rv. 276246 – 01; massime conformi: n. 24995 del 2015 rv. 264379 – 01, n. 47710 del 2015 rv. 265422 – 01, n. 4186 del 2018 rv. 272459 – 01, n. 11558 del 2009 rv. 243063 – 01).
Pertanto nel caso in esame non è censurabile, né è censurata, l’attinenza alle imputazioni né la necessità ai fini del decidere, ma esclusivamente l’estraneità al contenuto del fascicolo e al percorso probatorio seguito dalle parti, che però non può condizionare l’intervento officioso del giudice. Anche recentemente, la cassazione ha ribadito che (Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, Rv. 280968 – 01) l’integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all’imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l’esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità, ai fini della decisione, degli elementi di prova di cui viene ordinata l’assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti (ex multis Sez. 4, Sentenza n. 34702 del 20/05/2015, Rv. 264407). Sez. 6, va riportata testualmente: “Le sentenze che hanno sostenuto l’opposto orientamento, che escludevano la possibilità di disporre l’integrazione probatoria ai sensi dell’art. 441, comma quinto, cod. proc. pen. in relazione alla ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all’imputato (Sez. 3, Sentenza n. 33939 del 16/06/2010, Rv. 248229; Sez. 1, Sentenza n. 32099 del 14/07/2004, Rv. 229497) sono, infatti, molto risalenti mentre le più recenti ne hanno escluso il fondamento giuridico con argomentazioni convincenti e fondate sull’analisi della riscrittura della normativa in tema di giudizio abbreviato, che ne ha modificato le condizioni di accesso al rito e che non presuppone più, come condizione per la sua ammissibilità, la definizione del processo allo stato degli atti e, perciò, neppure il consenso del pubblico ministero, accesso al rito che non potrà mai essere rifiutato in presenza di carenze del quadro probatorio od istruttorio”.
Questo principio vale in assoluto nel caso in cui l’imputato richieda il giudizio abbreviato cd. puro oltre che nell’ipotesi di richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, quando questa risulti necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità proprie del procedimento.
La scelta unilaterale dell’imputato non può, dunque, fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto ad essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momento dell’ordinanza di ammissione del rito perché, qualora il giudice, in qualsiasi momento, dovesse rendersi conto dell’incompletezza delle indagini e della conseguente impossibilità di possedere gli elementi necessari per la decisione, l’integrazione probatoria officiosa costituisce l’unica forma di bilanciamento rispetto alla inevitabilità del giudizio abbreviato, rimesso alla scelta unilaterale dell’imputato, ed essa non è condizionata alla sua complessità od alla lunghezza dei tempi dell’accertamento probatorio né è soggetta a limiti temporali e può dunque intervenire in qualsiasi momento e fase della procedura (Sez. 6, 23/01/2009 n. 11558, Rv. 243063).
In effetti in relazione al rito abbreviato cd. Secco, il giudice non ha una funzione passiva — come per altro neanche in sede dibattimentale con riguardo ai poteri ex art. 507 cod. proc. pen. — bensì deve “recuperare” nella fase processuale attraverso l’attività integrativa le lacune investigative c.d. strutturali – le uniche perciò colmabili in quanto necessarie per la decisione – in linea con la modifica corrispondentemente apportata all’art. 421- bis cod. proc. pen. che, richiedendo ex ante il rispetto del principio di completezza delle indagini, impone al giudice dell’udienza preliminare di indicare al pubblico ministero, nel caso di indagini preliminari incomplete, l’espletamento di ulteriori indagini.
L’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. non si spinge al punto di dichiarare preclusa la facoltà del giudice di integrazione probatoria officiosa con riguardo alla ricostruzione storica del fatto ed all’attribuibilità di esso all’imputato – che costituiva nella precedente giurisprudenza un portato della ricostruzione strutturale dell’istituto in esame – e l’integrazione probatoria sarà ammessa quando risulti “necessaria ai fini della decisione” con la precisazione che l’integrazione non può spingersi sino al punto da alterare la concorrente funzione del processo penale, quale processo di parti a struttura accusatoria sicché il ricorso ai poteri ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. richiede non la totale assenza di informazione probatoria, al cui cospetto alcuna integrazione sarebbe ammissibile, ma esclusivamente l’incompletezza di essa, incompletezza che potrà essere colmata non con l’acquisizione di un qualsiasi elemento, ma solo di quelli necessari per decidere.
