Aggravante dell’articolo 625 n. 8 ter: la cassazione definisce il requisito dell’immediatezza (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 4336 depositata l’1° febbraio 2023 ha affrontato il tema del nesso di collegamento tra la condotta criminosa e la fruizione di servizi bancari o postali, stabilendo che la locuzione “che abbia appena fruito dei servizi” faccia riferimento anche all’immediatezza temporale tra il prelievo (del denaro e di altri valori) e la condotta furtiva, ma non implica affatto che il furto avvenga mentre la persona offesa si allontana dal luogo dove ha fruito del servizio, potendo verificarsi che l’autore del reato, dopo aver individuato la vittima, la segua e perpetri l’illecito appena si crei una condizione favorevole.

La Suprema Corte ricorda che  l’aggravante di cui all’art. 625 n. 8 ter cod. pen.: “se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro” è stata introdotta con l’art. 3, comma 26, della I. 15 luglio 2009 n. 94, con l’intento del legislatore di sanzionare più severamente condotte particolarmente insidiose, perché incidenti su attività che portano le vittime ad essere in possesso di denaro e altri valori, come ad esempio libretti di assegni o assegni circolari, carte di credito, etc.

Fatto

Nel caso esaminato la difesa della ricorrente sostiene che l’aggravante in questione va riconosciuta allorquando il furto venga commesso in danno di persona che sia nell’atto di fruire o che abbia “appena” fruito dei servizi offerti da istituti di credito.

Nella specie, non sussisterebbe il requisito della “immediatezza” richiesto dalla norma, perché la persona offesa dopo il prelievo si era recato in un bar affollato.

Decisione

L’assunto difensivo non è condivisibile.

I giudici di merito hanno ritenuto sussistente l’aggravante, evidenziando che il furto è avvenuto dopo poco tempo dal prelievo della somma dall’istituto di credito e che la norma in esame fa riferimento al criterio di “immediatezza temporale” e non a quello della “vicinanza spaziale“, per cui irrilevante è la circostanza che l’impossessamento sia avvenuto mentre la vittima si trovava sulle “scale del parcheggio” e dopo essersi recato in un bar.

La Suprema Corte osserva che l’art. 625 n. 8 ter cod. pen. incentra l’attenzione sulla vittima del reato e sul momento consumativo dello stesso, punendo più gravemente il furto commesso in danno di “persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro”.

Dubbi interpretativi derivano dal tenore letterale della norma nella parte in cui contempla il nesso di collegamento tra la condotta criminosa e la fruizione di servizi bancari o postali.

Nessun problema presenta l’ipotesi in cui la condotta sia posta in essere mentre la vittima si trovi nell’atto di fruire di tali servizi, mentre è necessario chiarire sino a quale momento, successivo alla fruizione dei servizi indicati dalla norma, il fatto possa essere ricondotto nella fattispecie.

In dottrina si è ritenuto che il tenore letterale evochi un arco temporale ristretto tra la fruizione del servizio e il fatto criminoso, con la precisazione, tuttavia, che, in ragione della ratio ispiratrice cui sopra si è fatto riferimento, il requisito normativo si presta all’applicazione di un criterio interpretativo non solo temporale.

In effetti, il nesso di collegamento può essere individuato in quello, per così dire, di “causalità di fatto” o di “occasionalità necessaria”, così da ricomprendere nella sfera applicativa tutte le condotte che, sebbene non immediatamente successive, si pongano in stretta correlazione con la fruizione del servizio, in quanto da questo traggono occasione.

Insomma, chiosa la cassazione, proprio la ratio della norma consente di ritenere che la locuzione “che abbia appena fruito dei servizi” faccia riferimento anche all’immediatezza temporale tra il prelievo (del denaro e di altri valori) e la condotta furtiva, ma non implica affatto che il furto avvenga mentre la persona offesa si allontana dal luogo dove ha fruito del servizio, potendo verificarsi che l’autore del reato, dopo aver individuato la vittima, la segua e perpetri l’illecito appena si crei una condizione favorevole, come avvenuto nella specie.

Ne deriva che il significato della locuzione sopra indicata non può che essere riferita alle circostanze che abbiano costituito “occasione” adatta per la consumazione del furto (si veda in tal senso, anche se in caso diverso, quanto rilevato nella sentenza Sez. 5, n. 23604 del 2016, non massimata).

Una siffatta interpretazione non contrasta con il divieto di analogia in malam partem in materia penale, di cui all’art. 14 delle preleggi, trattandosi di interpretazione logicamente coerente con lo scopo di tutela della previsione in questione, la quale in caso contrario risulterebbe irrazionalmente limitata da un’esegesi basata sul mero dato letterale.