Tentato furto di alcuni fermagli, penne e matite e ben 4/5 processi con 12/17 giudici (di Riccardo Radi)

Per pochi fermagli e alcune penne e matite tre gradi di giudizio e 9 giudici sarebbero potuti bastare sennonché la cassazione sezione 5 con la sentenza numero 41100 depositata il 28 ottobre 2022 ha annullato con rinvio perché con una motivazione “apodittica” la corte di appello ha negato la tenuità del fatto a due dei quattro imputati.

La Suprema Corte ha rilevato che: “A diverse conclusioni deve pervenirsi, invece, con riguardo alla posizione degli altri due imputati, uno recidivo semplice (L. O.) e l’altro addirittura incensurato (T.), per i quali non sussistono fattori preclusivi all’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. Una volta accertata la situazione pericolosa tipica e l’offesa ad essa sottesa, ai fini della valutazione sulla particolare tenuità, il giudice avrebbe dovuto dunque motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275940). Ed in tal senso deve riconoscersi che la motivazione articolata dalla Corte si rivela meramente apodittica, risultando priva di alcun effettivo riferimento alle modalità concrete della condotta, all’esiguità del danno o del pericolo (trattasi di tentato furto di alcune penne, alcune matite e fermagli) ed al grado di colpevolezza per ciascuno dei coimputati”.

Quindi si avrà un quarto grado di giudizio e a questo punto chi potrà escludere un ulteriore ricorso alla Suprema Corte per raggiungere il record di ben 17 giudici chiamati a decidere sul tentato furto di pochi fermagli, matite e penne?

Non è secondario rilevare che anche per gli altri due imputati la cassazione è dovuta intervenire, cassando senza rinvio, perché i giudici di merito che avevano riconosciuto l’ipotesi del tentativo avevano errato nella qualificazione della pena: “Quanto alle censure articolate con il primo motivo, coglie nel segno l’eccezione relativa all’errore effettuato dal giudice dell’appello nel calcolare tale diminuzione”.

Morale: ma i processi durano all’infinito solo per colpa degli avvocati o alle volte anche per l’approssimazione dei giudicanti?