
Vicenda
Un giudice delle indagini preliminari (GIP) ha respinto la richiesta di un pubblico ministero (PM) di applicazione di una misura cautelare nei confronti di alcuni indagati.
Il PM si appella al tribunale del riesame (TDR) che conferma la decisione del GIP.
Il PM ricorre quindi per cassazione, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza del TDR.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è stato trattato dalla seconda sezione penale e definito con la sentenza n. 37673/2022 (udienza del 28 settembre 2022).
Il collegio ha esordito chiarendo che, in conseguenza dell’appello del PM contro il provvedimento del GIP che neghi le misure chieste dal primo, “il tribunale della libertà funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 c.p.p. e, all’esito di siffatto scrutinio, di adottare infine, eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall’art. 292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura» (Sez. U., n. 18339 del 31/03/2004, Rv. 227357)”.
Ha censurato pertanto l’ordinanza impugnata poiché il TDR si è limitato a prendere in esame e ritenere inesistenti le esigenze cautelari senza prima soffermarsi – come gli sarebbe spettato – sul tema della gravità indiziaria.
I giudici di legittimità hanno ricordato che il rispetto di questo ordine argomentativo, oltre che per ragioni logiche, è indispensabile perché la gravità indiziaria, se accertata, può essere rilevante anche riguardo alle esigenze cautelari.
Il TDR ha quindi commesso un errore applicando il principio della “ragione più liquida”, “affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella giurisdizione civile in una prospettiva di economia processuale, secondo il quale la decisione di una causa è comunque possibile dando precedenza a una questione diversa e di più agevole decisione, anche se logicamente subordinata”.
Tale principio non è esportabile nel procedimento penale, soprattutto se, come è avvenuto nel caso in esame, implichi l’omissione di un passaggio motivazionale indispensabile.
Chiarito questo punto, il collegio decidente ha ciò nonostante dichiarato inammissibile il ricorso del PM.
La pubblica accusa ha infatti compiuto un primo errore, lamentando la mancata considerazione di esigenze cautelari che non aveva prospettato al TDR.
Ha poi compiuto un secondo errore, non indicando alcun elemento concreto che servisse a confutare l’affermazione di mancanza di attualità delle esigenze cautelari contenuta nell’ordinanza impugnata.
Considerazioni conclusive
Il principio della ragione più liquida, come correttamente evidenziato nella decisione commentata, ha un’origine giurisprudenziale civilistica.
Si legge, ad esempio, in Cass., Sezione lavoro, sentenza n. 9309/2020, 20 maggio 2020, che “La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.”.
Come si ricava da questa massima, il principio ha due antecedenti logici: l’economia processuale e la celerità del giudizio che riportano al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo; l’orientamento del decidente verso la soluzione più pratica ed efficiente che a sua volta evoca l’immagine del rasoio di Occam (i passaggi logici per la soluzione di un problema non devono essere moltiplicati senza ragione).
Si sarebbe portati a pensare che la sveltezza e la semplificazione siano virtù desiderabili in ogni giudizio, compreso quello penale, e in astratto non si sbaglierebbe.
Non si deve tuttavia dimenticare che, di frequente, nella materia penale la previsione di sequenze valutative, se da un lato obbedisce ad esigenze di ordine logico e sistematico, dall’altro soddisfa imprescindibili garanzie per l’accusato.
Così è per il procedimento endo-cautelare, rispondendo ad un’esigenza di quest’ultimo oltre che della pubblica accusa conoscere – e, in ipotesi confutare – il giudizio dell’organo titolare del potere cautelare e dell’organo di controllo sull’uso di quel potere sull’esistenza della gravità indiziaria prima che delle esigenze cautelari.
La decisione della seconda sezione penale appare quindi corretta.

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