Aggravante delle più persone riunite: la contestualità dell’azione criminosa (di Riccardo Radi)

La cassazione con la sentenza numero 37898 depositata il 6 ottobre 2022 è tornata ad occuparsi dell’aggravante delle più persone riunite e della contestualità della presenza sul luogo del delitto.

La Suprema Corte ha ricordato che il dettato normativa di cui all’art. 582, comma 2, cod. pen. (in ordine alle circostanze aggravanti di cui all’art. 585 c.p.), e l’indirizzo ermeneutico secondo cui: “in tema di delitti contro la vita e l’incolumità individuale, ai fini ella configurabilità dell’aggravante del fatto commesso da più persone riunite, introdotta dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, nel corpo dell’art. 585, comma primo, c.p., è richiesta la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della condotta violenta, pur se questa sia posta in essere da una soltanto di esse” (Cassazione, sez. V, sentenza n. 12743 del 20.02.:2020, dep. 22.04.2020, Rv. 279022 -01).

In riferimento alla contestualità della presenza nell’azione criminosa i giudici di legittimità ribadiscono che, al fine del riconoscimento dell’aggravante delle più persone riunite, è necessaria la compresenza degli autori sul luogo del delitto durante il suo svolgimento, circostanza che “potenzia” l’efficacia dell’azione criminosa; non è invece necessario che gli stessi agiscano “contestualmente” il medesimo segmento di condotta tipica.

Si riafferma in via preliminare che il concorso di persone viene integrato anche da contributi “atipici”, sempre che gli stessi siano causalmente efficienti rispetto alla consumazione del reato.

E che la circostanza delle più persone riunite si riferisce sempre ad azioni “concorsuali” – dunque in ipotesi anche atipiche – e prevede un aggravio di pena nel caso in cui si accerti la “compresenza” dei concorrenti sul luogo del delitto, evento che rafforza intrisecamente l’efficacia dell’azione.

Quando il reato prevede, come nel caso della rapina impropria, una successione diacronica tra condotte criminose (prima sottrazione e poi violenza), l’aggravante sussiste anche se uno dei correi agisce la sottrazione e l’altro la violenza, non essendo necessario, ai sensi dell’art. 110 cod. pen. il contestuale ed omogeno impegno dei concorrenti nella consumazione del medesimo segmento di condotta tipica.

Giova ribadire che in tema di rapina impropria, ricorre l’aggravante delle più persone riunite – circostanza che potenzia l’efficacia dell’azione criminosa – in caso di simultanea presenza di almeno due compartecipi nel luogo e nel momento del fatto, non essendo invece necessario che gli stessi pongano in essere contestualmente il medesimo segmento della condotta tipica. (Sez. 2, Sentenza n. 8324 del 04/02/2022, Rv. 282785 – 01

Anche per la circostanza aggravante dell’essere state le lesioni personali commesse da più persone riunite, inserita nel corpo della disposizione di cui all’art. 585, comma 1, cod. pen. dall’art. 3, comma 59, I. n. 15 luglio 2009, n. 94, vale, attesa l’identità di ratio, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 21837 del 29/03/2012, Rv. 252518, secondo cui: “Nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia”, rinvenendosi la giustificazione dell’inasprimento delle pene previste per la fattispecie del reato-base nel maggiore effetto intimidatorio prodotto dalla partecipazione al delitto di più persone e nella minorata possibilità di difesa della vittima: e ciò pur se la violenza sia posta in essere da una soltanto di esse (Sez. 2, n. 31320 del 31/05/2017, Rv. 270436; Sez. 2, n. 7521 del 26/02/1986, Rv. 173406).