Motivazioni “finte” mediante abuso del copia-incolla: il giudizio severo della Cassazione (di Vincenzo Giglio e Riccardo Radi)

Premessa

La Corte di cassazione (Sez. VI, sentenza n. 19633/2022) è tornata per l’ennesima volta sulla questione della motivazione per relationem realizzata con la tecnica del copia-incolla.

In una situazione normale non ci sarebbe bisogno di una sentenza così.

La situazione, sfortunatamente, non è affatto normale.

Non lo è perché la versione acritica del copia-incolla continua ad essere largamente praticata (rinviamo sullo stesso tema a questo post) e perché l’importanza centrale della motivazione nell’economia del giudizio viene troppo spesso misconosciuta (ne abbiamo già parlato in questo post).

È quindi confortante poter commentare una decisione di legittimità che restituisce alla motivazione il valore che, illegittimamente e pericolosamente, le viene sottratto.

La questione posta dai ricorrenti

La sentenza alla quale facciamo riferimento è allegata in calce al post e ci sentiamo quindi esonerati dall’obbligo di riassumerla dettagliatamente.

In sintesi e per ciò che qui rileva, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano ha censurato la sentenza di secondo grado che ha confermato le condanne dei due imputati ricorrenti, ritenendola frutto di un’adesione acritica alle motivazioni utilizzate nelle fasi e nei gradi precedenti e pertanto priva di qualsiasi reale ed autonomo confronto  con i temi centrali del giudizio.

Censure analoghe sono state formulate dai due imputati.

La decisione della Corte di cassazione

L’estensore esordisce con una doppia comparazione tra la sentenza impugnata e i provvedimenti cautelari e decisori che l’hanno preceduta: oggetto della comparazione sono il numero delle pagine e il “peso” delle partizioni interne.

Sembrerebbe una futile pignoleria ma non è così.

Proprio questa comparazione mette in luce il vizio essenziale: nella motivazione della sentenza della Corte d’appello sono state trascritte – ma copiate rende meglio l’idea – pagine e pagine dei precedenti provvedimenti sicché “Risulta dunque provata la deduzione del PG ricorrente secondo cui, “al netto” delle pagine dedicate alla intestazione, ai capi di imputazione, alla descrizione dello svolgimento del processo e alla determinazione della pena, le altre 15 pagine della sentenza dedicate alla verifica nel merito della fondatezza delle accuse costituiscono la mera replica della sentenza di primo grado (quanto al L) e, addirittura, alla trascrizione dell’ordinanza custodiale (quanto al M)”.

Segue la parte dedicata alle norme costituzionali che dicono ai giudici e a tutti noi quanto sia essenziale la motivazione, quanta parte abbia nell’attuazione di principi di primo rango e, in definitiva, come non se ne possa fare a meno in uno Stato di diritto.

Spiccano alcune espressioni in questa parte del “manifesto” riconosciuto come appropriato dai giudici di legittimità. Meritano di essere riportate integralmente: “La motivazione assolve all’onere di chiarire se, e come, la regola generale e astratta (la legge, in senso lato) sia stata esattamente applicata al caso concreto (in questo senso, Sez. U, n. 919 del 29/11/2003, dep. 2004, in motivazione) e di evitare, attraverso il controllo di merito e, infine, di legittimità, che essa non affondi le sue radici in una volontà diversa da quella della legge cui il giudice è soggetto; essa assolve all’onere di spiegare perché il diritto inviolabile ha potuto esser compresso, se ed in che modo sia stato rispettato il diritto di difesa, se ed in che modo l’esercizio di tale diritto abbia potuto contribuire a confezionare la regola del caso concreto. Ne discende che la finta motivazione si risolve nella abdicazione del giudice al suo dovere principale, é la negazione della sua funzione di garanzia, connaturale alla sua indispensabile terzietà,  una porta chiusa frapposta a ogni tipo di controllo, che non consente di ripercorrere la via che collega la regola astratta al fatto esaminato”.

Come dire che la motivazione ha il suo principale scopo nel contenimento dell’arbitrio di chi giudica o, quantomeno, nel renderlo evidente quando si manifesta e rendere possibili le reazioni previste dall’ordinamento.

La parte successiva si diffonde sulle opportunità che le tecnologie informatiche offrono a chi amministra giustizia, compresa tra queste la possibilità di ricostruire e descrivere meglio il fatto attraverso la trasposizione di parti di provvedimenti precedenti.

Al tempo stesso, tuttavia, invita a prevenire il rischio che la trasposizione diventi un fine piuttosto che uno strumento e si riduca alla mera clonazione delle argomentazioni che invece, in conseguenza di motivi specifici di impugnazione, dovrebbero essere controllate e quindi convalidate o respinte secondo la forza persuasiva che gli è riconosciuta.

Segue quindi il decalogo dei limiti della motivazione per relationem e degli oneri che spettano al giudice che se ne serve. Ancora una volta, l’allegazione della sentenza integrale ci consente di rinviare ad essa sul punto.

Date queste premesse, il collegio ha così concluso: Nel caso di specie, come anticipato, la sentenza impugnata ha letteralmente copiato intere parti dell’ordinanza cautelare emessa nei confronti del M e, con riferimento alla posizione del G, le pagine dedicate dal primo Giudice alla posizione di questi, senza dar prova di aver effettuato una autonoma, effettiva e specifica disamina delle questioni devolute dagli imputati con gli appelli avverso la sentenza di primo grado”.

È seguito l’unico esito possibile, cioè l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.