È “abbastanza normale” che un detenuto abbia acqua cattiva e sia abbandonato a se stesso (Vincenzo Giglio)

Il signor TZ si è rivolto alla magistratura di sorveglianza fiorentina con un ricorso fatto ai sensi dell’art. 35-ter dell’Ordinamento penitenziario.

Ha fatto presenti due circostanze specifiche.

Nel periodo in cui è stato detenuto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere l’acqua erogata dall’istituto non era monitorata dalle istituzioni competenti. Nei pressi dell’istituto, peraltro, operava uno stabilimento di tritovagliatura e imballaggio rifiuti (STIR) gestito dalla GISEC SPA. Entrambe le circostanze rendono verosimile una violazione del diritto alla salute dei detenuti del carcere sammaritano.

Nell’ulteriore periodo in cui è stato detenuto nella casa circondariale di Napoli Secondigliano non gli è stato consentito di svolgere alcuna attività trattamentale.

Il suo ricorso è stato respinto dal tribunale di sorveglianza di Firenze con un’ordinanza del 16.9.2021.

Il suo difensore ha fatto ricorso per cassazione.

La sua trattazione è stata assegnata alla settima sezione penale della Suprema Corte.

Questo è il testo integrale dell’ordinanza (n. 29557/2022, udienza del 7.7.2022) del collegio di legittimità:

Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di TZ, in cui il difensore si duole della violazione dell’art. 35-ter ord. pen., lamentando che l’ordinanza emessa nei confronti del suddetto non ha valorizzato la circostanza che l’acqua della Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere non rientrava tra le acque oggetto di monitoraggio pubblico e ha trascurato il riferimento alla vicinanza della suddetta Casa al centro di raccolta e lavorazione di rifiuti “Stir” quali indici rivelatori di un trattamento penitenziario in violazione del diritto di salute, e non si è altresì preoccupata della mancata cura della Casa circondariale di Napoli Secondigliano dell’effettivo svolgimento da parte del condannato delle attività trattamentali, sono aspecifiche, generiche e in violazione del principio di autosufficienza. A fronte di argomentazioni del Tribunale di sorveglianza di Firenze, scevre da vizi logici e giuridici, in cui si evidenzia come le acque del carcere sammaritano siano sottoposte a frequenti controlli sulla potabilità da parte della ASL competente, come a ogni modo non siano rilevate criticità in ordine alle condizioni di detenzione, e come sia abbastanza normale che il suddetto, aggregato alla Casa circondariale di Napoli Secondigliano, essendo la sua permanenza nell’istituto assolutamente provvisoria, non abbia potuto partecipare a particolari attività del trattamento. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.”.

In sintesi: a Santa Maria C.V. tutto bene; idem a Napoli Secondigliano perché è “abbastanza normale” che in periodi di permanenza provvisoria i detenuti siano esclusi dalle attività trattamentali.

Risultato: ricorso inammissibile, condanna al versamento di un’ammenda di 3.000 €.

Eppure qualcosa non torna.

Il 16.7.2021, cioè un paio di mesi prima dell’ordinanza del tribunale di sorveglianza fiorentino, esponenti dell’associazione Antigone hanno visitato la casa circondariale sammaritana, a tutti nota per essere stata teatro di fatti che la locale procura della Repubblica ha qualificato in termini di tortura (per accedere al resoconto della visita basta cliccare su questo link).

Dall’apposita scheda si desumono notizie che sembrano smentire i dati di fatto utilizzati per dichiarare inammissibile il ricorso.

Vi si legge anzitutto che “L’istituto presenta un grave problema strutturale derivante dal mancato allaccio idrico. Per questo motivo l’acqua erogata non è potabile. L’amministrazione, nel giugno 2020, ha appaltato i lavori per provvedere all’allaccio idrico, ma questi non sono ancora iniziati. Finora l’acqua potabile viene fornita a ciascun detenuto nel numero di due bottiglie da due litri al giorno” e che “La struttura versa in condizioni discrete, trattandosi di un edificio di nuova costruzione. Lo stesso si trova in prossimità di un impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani, per cui è sovente investito dai cattivi odori da questo prodotti”.

Si ricava inoltre, sebbene si tratti di dati non immediatamente pertinenti alla questione oggetto del ricorso, che nell’anno precedente alla visita, cioè il 2020, si sono registrati 196 casi di autolesionismo, due suicidi, 30 tentati suicidi, 67 aggressioni al personale d’istituto.

Si rinvia comunque alla scheda per un quadro più dettagliato.

Il 17.12.2021 Antigone ha compiuto una visita anche nel carcere di Napoli Secondigliano (per accedere al resoconto della visita basta cliccare su questo link).

Nel riquadro iniziale, denominato “Nodi identificativi e problematici”, si segnala “una forte carenza di organico tra gli educatori, cioè le figure istituzionali fisiologicamente in prima fila nelle attività trattamentali dei detenuti.

In conclusione: non è dato sapere a quali periodi risalga la detenzione del signor TZ ma le condizioni negative descritte da Antigone per entrambi gli istituti sono presentate come strutturali e dunque risalenti nel tempo.

Sarebbero peraltro bastati pochi accertamenti per comprendere quale impatto negativo abbia lo STIR nel territorio sammaritano e quali eventi dannosi o pericolosi si siano verificati anche di recente (a questo link per un episodio di incendio, a questo secondo link per la documentazione di miasmi causati dallo stabilimento e a quest’ultimo link per i rischi di lungo periodo dell’incendio sulla qualità dell’aria e delle falde acquifere).

Quanto al carcere di Napoli Secondigliano, si concorda col collegio di legittimità che ivi sia “abbastanza normale” precludere le attività trattamentali ma, stando ai risultati dell’indagine di Antigone, questa anormale normalità pare avere un chiaro antecedente causale nella grave carenza di organico degli educatori.

A quanto pare, tuttavia, nessuna di queste circostanze è arrivata all’attenzione della settima sezione.