La legge n. 103/2017, meglio nota come Riforma Orlando dal nome del Guardasigilli pro-tempore, inserì il comma 3-bis nel corpo dell’art. 603, cod. proc. pen.
Secondo la sua attuale formulazione, frutto delle ulteriori modifiche apportate dalla Riforma Cartabia, il giudice, ove il PM appelli una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, è tenuto a disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato.
Si citano adesso tre recentissime decisioni della Suprema Corte che servono a tastare il polso della sua attuale “sensibilità” interpretativa riguardo alla rinnovazione dell’istruttoria in appello, all’estensione del suo oggetto e, ancor prima, al suo significato e alle finalità che le sono assegnate.
La prima è Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 27290/2026, 21 aprile/20 luglio 2026.
Segue la sintesi dei suoi passaggi pertinenti.
Secondo le linee esegetiche oramai unanimemente condivise dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale, la presenza di una decisione assolutoria intervenuta in primo grado ingenera il dubbio sul reale fondamento dell’accusa.
L’onere di motivazione del giudice che ne riforma le statuizioni e accoglie la prospettazione accusatoria è, pertanto, “rafforzato” e tale maggior intensità dei doveri motivazionali è da ricondursi al canone della certezza che è posto alla base di una condanna, in linea con la modifica dell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., operata dalla legge 46 del 2006 che ha introdotto il canone «dell’oltre ogni ragionevole dubbio» (Cass. sez. 6, n. 11550 del 15/02/2017, Rv. 269138).
La riforma della sentenza di assoluzione è consentita se il giudice di appello acquisisce elementi e rinviene argomenti che lo mettano nelle condizioni di strutturare la motivazione della propria decisione, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (Cass. sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016 – dep. 2017 Rv. 268948); in particolare, il giudice di secondo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Cass. sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Rv. 262907).
Si è affermato che «in questa situazione l’assoluzione di primo grado, che si fonda non solo sulla mancanza della prova della colpevolezza, ma sul ragionevole dubbio dell’innocenza dell’imputato, opera un rafforzamento della presunzione di non colpevolezza in appello che, secondo quanto prevede oggi l’art. 603, comma 3-bis, può essere superata solo attraverso l’instaurazione del contraddittorio come metodo di costruzione della prova orale» (così in motivazione Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, Rv. 282808 – 01).
Solo se la rinnovazione non può avere luogo oppure solo quando la rivalutazione non ha ad oggetto prove orali acquisite nel giudizio di primo grado (e quindi la rinnovazione non sia necessaria), può essere omessa la rinnovazione dell’attività istruttoria; in ogni caso, però, la motivazione del giudice di secondo grado può comunque procedere al ribaltamento della sentenza assolutoria, previa adeguata valutazione delle condizioni che rendono irripetibile o non necessaria la rinnovazione, e comunque solo se riesce ad assolvere all’onere di dimostrare, con una rigorosa analisi, l’incompletezza o l’incoerenza della decisione appellata. Ove la sentenza del giudice di secondo grado non ottemperi a tali oneri motivazionali, non può considerarsi razionalmente giustificata la statuizione di riforma di una sentenza liberatoria.
Si richiede quindi una “motivazione rafforzata”, che «consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore» (Così Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056 – 01, che ha precisato che l’obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell’istruttoria, prevista dall’art.603, comma 3-bis, c.p.p., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado).
Non è pertanto sufficiente che il giudice di appello opti, secondo il suo libero convincimento, per una qualsivoglia soluzione che ritenga più persuasiva nella valutazione degli elementi di prova e degli argomenti proposti dalle parti, a fronte dei profili di opinabilità che il pubblico ministero impugnante rilevi nel percorso ricostruttivo seguito dal giudice di primo grado.
La decisione del giudice di appello, per superare quella assolutoria, deve essere dotata di una forza persuasiva superiore anche a qualsiasi altra alternativa prospettata e prospettabile, deve cioè tracciare una linearità logica tale da fornirle la maggiore solidità possibile.
La seconda decisione, coeva alla prima, è Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 27626/2026, 13 aprile/22 luglio 2026.
Vi è stato affermato che, ai fini della rinnovazione dell’istruttoria in appello di cui all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per “motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa” devono intendersi non solo quelli concernenti la verifica di attendibilità dei dichiaranti, ma anche quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il fatto raccontato, non presentando sempre una consistenza oggettiva, astratta e asettica, può essere mediato dall’interpretazione offerta dal dichiarante, la quale, in tal modo, risulta influenzare la valutazione della prova effettuata dal giudice, anch’essa mediata.
La terza è Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 21598/2026, 12 febbraio/11 giugno 2026, secondo la quale il giudice di appello che, nel riformare una decisione assolutoria impugnata dal pubblico ministero, pronunzia sentenza di condanna in ragione di una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, non può limitarsi, ex art. 603, comma 3-bis, c.p.p., ad una rinnovazione selettiva di esse, né può scegliere le circostanze sulle quali deve avvenire la rinnovazione, in quanto ciò comporterebbe la violazione del diritto al contraddittorio, ma è tenuto a procedere alla loro rinnovazione integrale.
Note di commento
Questo campione di decisioni, per quanto minuscolo, offre consistenti indicazioni su quella sensibilità interpretativa di cui si è parlato in apertura dello scritto.
L’espressione più iconica, che racchiude l’intero senso del dibattito, è contenuta nella sentenza della prima sezione penale: “la presenza di una decisione assolutoria intervenuta in primo grado ingenera il dubbio sul reale fondamento dell’accusa”.
E dunque, data una prima sentenza assolutoria, il dubbio sulla fondatezza d’accusa, cui si accompagna fisiologicamente il rafforzamento della presunzione di non colpevolezza, è il punto di partenza e il successivo grado di giudizio è tenuto a confrontarvisi nel modo più completo e approfondito possibile.
Questa configurazione, per espressa volontà legislativa, genera plurimi obblighi positivi a carico del giudice dell’impugnazione che ritenga di riformare l’assoluzione: un’attività (la rinnovazione del dibattimento nella parte attinente alle prove dichiarative); una ricerca specifica (elementi e argomenti che giustifichino la revisione); una motivazione rafforzata (linee portanti del diverso ragionamento probatorio, confutazione specifica delle argomentazioni della decisione di primo grado attraverso la dimostrazione della loro incompletezza o incoerenza, indicazione degli specifici passaggi logici per ciascuno degli istituti di diritto sostanziale o processuale presi in considerazione); una caratteristica della motivazione e della decisione che ne è il risultato (forza persuasiva superiore a quella della decisione riformata e a quella di qualsiasi altra alternativa prospettata o prospettabile).
Ad essi si aggiunge un obbligo negativo: al giudice non è consentito limitarsi a sostituire la propria valutazione probatoria a quella del provvedimento impugnato.
Le due ulteriori decisioni della quinta e della terza sezione penale ampliano la latitudine del compito assegnato dal legislatore al giudice dell’impugnazione.
La valutazione – ma sarebbe più corretto parlare di rivalutazione – della prova dichiarativa non può limitarsi alla verifica dell’attendibilità dei dichiaranti, dovendo invece estendersi alla loro interpretazione.
Il collegio della quinta sezione penale cui si deve questo principio ha ricordato una verità ovvia ma piuttosto trascurata: una dichiarazione, di per se stessa considerata, prova soltanto che qualcuno ha detto qualcosa.
È l’interpretazione del giudice, la quale ovviamente si nutre del confronto con altri elementi conoscitivi, che ne amplia la portata probatoria nella direzione degli eventi narrati.
È quindi sacrosanto esigere che nel procedimento rafforzato di cui si parla trovino adeguato spazio anche i criteri interpretativi utilizzati per valutare le prove dichiarative.
A sua volta il collegio della terza sezione penale ricorda un principio altrettanto ovvio ma anch’esso in più di un caso negletto: il giudice dell’impugnazione non può selezionare a suo piacimento le prove dichiarative o le specifiche circostanze interessate dalla rinnovazione.
Qualunque filtro di questo genere è la negazione del diritto al contradditorio e ne implica la violazione.
Principi semplici e chiari, come si può notare, che basterebbe applicare senza cedere alla tentazione dei distinguo e dei bizantinismi italici.
Non sempre è così, si spera che sia solo così.
