Stalking: non è necessario un movente persecutorio per integrare il reato (Marco Pizzinelli)

Uomo nascosto dietro un muro mentre una donna cammina in una strada notturna

Per la configurabilità del delitto di atti persecutori non è necessario che l’autore agisca con la specifica intenzione di perseguitare la vittima. È sufficiente la consapevole volontà di porre in essere condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a provocare uno degli eventi previsti dall’art. 612-bis c.p.

Lo ha ribadito la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza numero 38379/2026 (allegata al post), che ha rigettato il ricorso di un uomo condannato per atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex convivente.

La difesa aveva contestato la sussistenza dell’evento di danno, richiamando la successiva remissione della querela, la revoca della costituzione di parte civile e la ripresa della relazione sentimentale tra i due. Aveva inoltre sostenuto che le condotte contestate fossero riconducibili al conflitto sulla gestione dei figli, piuttosto che a una volontà persecutoria.

La Corte ha escluso che tali circostanze potessero escludere il reato. La successiva riconciliazione, infatti, non cancella gli effetti delle condotte precedentemente realizzate, né esclude che si sia già verificato l’evento di danno richiesto dalla norma.

Quanto alla prova, la Cassazione ha ribadito che le dichiarazioni della persona offesa possono, anche da sole, fondare una pronuncia di condanna, purché il giudice ne verifichi adeguatamente la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca. Nel caso concreto, il racconto della vittima aveva trovato ulteriore riscontro nelle relazioni delle forze dell’ordine e nelle dichiarazioni di persone che avevano assistito agli atteggiamenti aggressivi dell’imputato.

Di particolare rilievo il chiarimento sull’elemento soggettivo: il delitto di atti persecutori è integrato dal dolo generico, che consiste nella volontà di realizzare le condotte di minaccia e molestia, accompagnata dalla consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi previsti dall’art. 612-bis c.p.

È dunque irrilevante che le condotte siano mosse da un’effettiva volontà persecutoria oppure dal conflitto tra gli ex conviventi per la gestione dei figli. Non è il movente a determinare la configurabilità dello stalking, ma la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma.

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