Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 37549/2026, 16/27 ottobre 2026, ha ribadito che la causa di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare prevista dall’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. costituisce una causa oggettiva di sospensione dei medesimi termini, la quale produce un effetto generalizzato della sospensione dei termini di custodia su tutti i coimputati per i quali è in corso una misura cautelare, ivi compresi coloro ai quali non siano contestati reati inseriti nell’elenco di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza “Keci” (Sez. U, n. 23381 del 31/05/2007, Keci, Rv. 236394-01), hanno da tempo chiarito che la causa di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare prevista dall’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. – sui presupposti che si proceda per taluno dei reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), dello stesso codice, e che il dibattimento o il giudizio abbreviato si presentino particolarmente complessi –, costituisce «una causa oggettiva» di sospensione dei medesimi termini, la quale produce un «effetto generalizzato della sospensione dei termini di custodia su tutti i coimputati», cioè su «tutti in compiutati per i quali è in corso una misura cautelare».
Ciò sia «perché, laddove vi sia una valutazione prognostica che la complessità del dibattimento possa far superare gli ordinari termini di fase, il pericolo rilevato è collettivo», riguardando «tutti quelli che devono essere giudicati nel medesimo processo», sia perché la sospensione in esame «si basa sul dato oggettivo della complessità del dibattimento».
Le Sezioni unite hanno altresì argomentato che, «anche quando ci si trova in presenza di cause di sospensione espressamente considerate come personali, il legislatore non ha previsto un’efficacia frazionata del relativo provvedimento […], ma, al contrario, ha disposto che l’efficacia si estenda naturalmente a tutti i coimputati, salvo poi, per gli interessati non coinvolti nella causa, chiederne l’eliminazione, attraverso la separazione dei procedimenti (art. 304 comma 1 lettere a) e b) c.p.p. e comma 5 della stessa disposizione)».
Il fatto che un’analoga previsione non fosse rinvenibile in relazione alla causa di sospensione in esame portava «a ritenere che qui il legislatore abbia individuato una causa oggettiva, in ragione della quale non aveva ragione di predisporre alcun metodo per contenere l’effetto generalizzato della sospensione dei termini di custodia su tutti i coimputati».
Anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 238 del 1997, aveva confermato che la facoltà consentita al giudice dall’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., «non può comportare, ove effettivamente esercitata, distinzioni individuali fra imputati nel processo», atteso che essa «att[iene] alla obiettiva complessità particolare del dibattimento cioè ad una situazione collettiva (o cumulativa) comune a tutti i soggetti partecipi anche per le condizioni di connessione di vario tipo insite nell’intreccio di incolpazioni correlate ed accomunanti, così che il richiamo al dato obiettivo della complessità del dibattimento è ostativo al riconoscimento di posizioni individuali differenziate».
Da tutto ciò il principio, affermato dalle Sezioni unite, secondo cui la sospensione de qua opera anche nei confronti del coimputato al quale non siano contestati reati compresi nell’elenco di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
Prendendo le mosse da tale principio e dalle argomentazioni che sono sviluppate a sostegno della sua affermazione, la Corte di cassazione ha successivamente ribadito che la causa di sospensione dei termini di custodia cautelare fondata sulla complessità del dibattimento, ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., ove si proceda per i reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., ha natura oggettiva, come tale insuscettibile di limitazioni, con la conseguenza che, in tale caso, non può farsi luogo al riconoscimento di posizioni differenziate (Sez. 5, n. 21745 del 02/04/2009, Rv. 243886-01, con la quale, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice del merito, in sede di appello cautelare, aveva confermato la decisione di rigetto dell’istanza di declaratoria di cessazione della custodia cautelare, nei confronti di un imputato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., il quale sosteneva l’inapplicabilità della causa di sospensione, ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen., nei suoi confronti, in quanto, al momento in cui era stata adottata la relativa ordinanza, egli non era detenuto).
Tale fattispecie riguardava un caso nel quale l’ordinanza di sospensione del giudice «indicava espressamente i nominativi degli imputati raggiunti dai suoi effetti», tra i quali il ricorrente non era compreso.
I principi indicati sono stati successivamente più volte ribaditi dalla Corte di cassazione, tra le cui pronunce sul tema si reputa utile ricordare Sez. 2, n. 19942 del 17/02/2012, Rv. 252839-01 e Sez. 6, n. 29225 del 25/06/2024, non massimata.
