Due giorni per riscrivere il codice penale: il decreto-legge n. 190/2026 alla prova della Costituzione (Antonello Talerico, componente del Consiglio nazionale forense)

Premessa

Dopo gli scontri di Milano il Governo ha varato il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 dello stesso giorno (consultabile a questo link).

Introduce il reato di violenza organizzata nelle manifestazioni, presume la capacità di intendere e di volere dei minori tra i quattordici e i diciotto anni, sanziona i genitori e amplia i poteri del questore.

Quanto accaduto a Milano merita una risposta seria. Proprio per questo il decreto merita una lettura senza sconti.

Chi scrive non contesta l’esigenza di tutelare l’ordine pubblico: contesta il metodo, la tecnica e il prezzo che il decreto chiede di pagare ai principi costituzionali.

Il ricorso alla decretazione d’urgenza in materia penale

Il Consiglio dei ministri ha deliberato il 20 ottobre e due giorni dopo il testo era in Gazzetta, in vigore dal 23 (art. 10 del decreto).

In un solo provvedimento d’urgenza convivono un nuovo delitto, nuove aggravanti, la riscrittura dell’imputabilità dei minori, misure di prevenzione, sanzioni amministrative a carico dei genitori, una deroga all’ordinamento giudiziario e cinquecento militari per Milano.

Si sottrae così al confronto parlamentare la scelta su ciò che è reato, che la riserva di legge dell’art. 25 della Costituzione vuole affidata alle Camere.

La Corte costituzionale ha chiarito che il decreto-legge deve avere un contenuto omogeneo, come impone l’art. 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, richiamata nello stesso preambolo del decreto (sentenza n. 22 del 2012, consultabile a questo link).

Il nuovo art. 420-bis c.p. e il difetto di determinatezza

Il cuore del decreto è il nuovo art. 420-bis del codice penale (art. 1, comma 4, consultabile a questo link).

Punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro chi, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, partecipando a un gruppo di almeno cinque persone che opera «in modo organizzato anche occasionalmente», utilizza o lancia oggetti atti a offendere, razzi o petardi, determinando un concreto pericolo per l’incolumità delle persone e cagionando altresì danni alle cose.

La formula è una contraddizione in termini: l’organizzazione presuppone stabilità, l’occasionalità la esclude. Il principio di determinatezza impone al legislatore di dire al cittadino che cosa è vietato prima che sia il giudice a spiegarglielo.

La stessa formula torna nel nuovo art. 635.1 sul danneggiamento di gruppo (art. 1, comma 6), sicché l’incertezza si moltiplica.

Né regge la struttura del fatto. Pericolo per le persone e danno alle cose sono richiesti insieme: chi mette a rischio l’incolumità altrui senza rompere nulla resta fuori dalla norma, mentre chi danneggia senza pericolo per nessuno vi rientra solo per metà.

Le condotte descritte, del resto, sono già punite come devastazione, danneggiamento aggravato, resistenza, lesioni, porto di oggetti atti a offendere. La clausola «salvo che il fatto costituisca più grave reato» lo ammette.

La violazione del principio di proporzione della pena

Il terzo comma dell’art. 420-bis punisce con la reclusione da quattro a dodici anni chi organizza o promuove il gruppo oppure chi «incita o istiga» alle condotte, anche con strumenti informatici o telematici.

Chi istiga rischia così più del doppio di chi lancia materialmente la bottiglia. Il promotore di un gruppo occasionale rischia fino a dodici anni, mentre il promotore di un’associazione per delinquere stabile risponde con la reclusione da tre a sette anni (art. 416 c.p.) e l’istigazione a delinquere resta punita fino a cinque (art. 414 c.p.).

La proporzione della pena non è un’opzione di politica criminale: discende dagli artt. 3 e 27 della Costituzione ed è la condizione stessa della funzione rieducativa.

La presunzione di imputabilità del minore

All’art. 98 del codice penale si aggiunge che la capacità di intendere e di volere del minore tra i quattordici e i diciotto anni «si presume fino a prova contraria» (art. 1, comma 1, consultabile a questo link).

Contestualmente l’art. 9 del d.P.R. 448/1988 non impone più di acquisire elementi per accertare l’imputabilità, che diventa una facoltà del pubblico ministero e del giudice (art. 3 del decreto).

Dal 1930 il codice Rocco esige che la capacità del minore sia accertata in concreto, caso per caso: nemmeno il legislatore di allora aveva immaginato una presunzione. Ora l’onere si rovescia sulla difesa, in un processo che la Costituzione vuole orientato alla protezione della gioventù e alla rieducazione (art. 31).

Per l’imputato che ha compiuto sedici anni il giudice delle misure cautelari non deve più tenere conto dell’esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. La custodia cautelare si estende ai nuovi reati e anche al processo minorile si applica l’arresto in flagranza differita sulla base di immagini e video (artt. 2 e 3 del decreto).

Il sedicenne diventa, ai fini cautelari, un adulto.

La responsabilità punitiva dei genitori per il fatto del figlio

L’art. 5 del decreto (consultabile a questo link) prevede a carico di chi esercita la responsabilità genitoriale una sanzione da 500 a 1.000 euro, che raddoppia in caso di reiterazione, quando il figlio partecipa ai fatti, anche se non imputabile, salvo che il genitore provi di non averli potuti impedire.

È la responsabilità civile dell’art. 2048 del codice civile trapiantata nel diritto punitivo, dove la personalità della responsabilità non tollera presunzioni di colpa.

A stabilire che il minore ha commesso un reato è il prefetto, senza un giudice e senza una sentenza. Lo stesso prefetto liquida «sulla base degli atti» il danno ai beni pubblici.

Il privato danneggiato ottiene poi un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per legge, fondato sull’ordinanza prefettizia e su una consulenza di parte che il decreto eleva a prova scritta.

Un titolo esecutivo contro una famiglia, costruito su atti amministrativi e su una perizia unilaterale, si concilia a fatica con gli artt. 24 e 111 della Costituzione.

La compressione della libertà di riunione e della libertà personale

L’avviso orale del questore potrà contenere il divieto di radunarsi con determinate persone in luoghi pubblici, anche nei confronti dei minori ultraquattordicenni e sulla base di condanne non definitive (art. 6 del decreto, che modifica l’art. 3 del codice antimafia, consultabile a questo link).

Si incide sulla libertà di riunione garantita dall’art. 17 della Costituzione con un provvedimento di polizia che assume come presupposto ciò che la presunzione di non colpevolezza vieta di considerare accertato.

L’accompagnamento e il trattenimento negli uffici di polizia vengono poi estesi, nel corso di operazioni di prevenzione, a chi è ritenuto pericoloso anche in base a segnalazioni di polizia (art. 7 del decreto). È una restrizione della libertà personale fondata su un sospetto, che l’art. 13 ammette solo in casi eccezionali tassativamente previsti.

L’applicazione dei magistrati per le convalide e il giudice naturale

Quando gli arresti sono numerosi, l’applicazione dei magistrati per le convalide è disposta entro ventiquattro ore e senza il parere del consiglio giudiziario (art. 4 del decreto, che modifica l’art. 110 dell’ordinamento giudiziario, consultabile a questo link).

Il magistrato chiamato alle convalide viene così destinato all’ufficio dopo il fatto e in vista di quei fatti, con il controllo dell’organo di autogoverno rinviato a cose fatte. La garanzia del giudice naturale precostituito per legge dell’art. 25 non è una formalità organizzativa.

Note conclusive

Il Parlamento ha sessanta giorni per la conversione.

È il tempo per fare ciò che il Governo non ha fatto: distinguere chi devasta da chi manifesta, punire in proporzione, restituire ai minori il giudice e il processo che la Costituzione ha voluto per loro.

L’avvocatura farà la propria parte.

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