La prossima settimana, nella camera di consiglio del 19 ottobre, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
1) l’articolo 231, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che il magistrato di sorveglianza, in caso di reiterate trasgressioni degli obblighi imposti alla persona in stato di libertà vigilata, può sostituire questa misura di sicurezza con quella (detentiva) dell’assegnazione a una casa di lavoro;
2) l’articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale che abbia rigettato, per ragioni di merito, la richiesta di applicazione della pena concordata di cui all’articolo 444 dello stesso codice;
3) l’articolo 131-bis, quarto comma, del codice penale (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non consente l’applicazione della causa di esclusione della punibilità al reato di guida senza patente di cui all’articolo 116, commi 15 e 17, del decreto legislativo numero 285 del 1992, in quanto a condotta reiterata;
4) l’articolo 168-bis, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all’articolo 379 del codice penale;
