PM che ballano, intonano Bella Ciao e bevono champagne dentro la sede ANM di un palazzo di giustizia per festeggiare l’esito del referendum sulla separazione delle carriere: non è una “grave situazione locale” che legittimi la rimessione di un processo in cui è coimputato il segretario di Forza Nuova (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 34093/2026, 10/22 settembre 2026 ha escluso che la partecipazione di magistrati del pubblico ministero ai festeggiamenti dopo la vittoria del NO nel referendum sulla separazione delle carriere sia motivo di rimessione di un giudizio nel quale è coimputato il segretario nazionale di Forza Nuova.

Istanza di rimessione

Con richiesta presentata l’8 aprile 2026 AAA proponeva, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen., istanza di rimessione del procedimento penale nel quale l’istante risultava imputato unitamente ad altri soggetti davanti alla Corte di assise di Napoli.

Con la richiesta di rimessione si ripercorreva preliminarmente la sequenza procedimentale che precedeva la proposizione dell’istanza, che veniva proposta nel corso del dibattimento celebrato davanti alla Corte di assise di Napoli, che traeva origine dai reati che si assumevano commessi da AAA e dai coimputati in occasione della manifestazione organizzata, a Napoli, il 23 ottobre 2020 contro le disposizioni governative con cui era stato imposto alla popolazione italiana alcune misure di contenimento socio-sanitario – denominate convenzionalmente lock-down – per fronteggiare l’emergenza pandemica da Covid-19.

Occorre precisare, per quanto di interesse ai presenti fini, che le condotte illecite contestate a AAA e agli altri imputati ai capi A (artt. 81 cpv., 110, 112, primo comma, n. 1, secondo comma, 419, secondo comma, 110, 112, 336, 337, 339, primo e secondo comma, 340, primo e secondo comma, 424, 635, secondo comma, 61, primo comma, n. 2, cod. pen., 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, 5, comma 5-bis, legge 22 maggio 1975, n. 152, 270-bis.1, 416-bis.1 cod. pen.), B (artt. 110, 338, primo e secondo comma, 339, primo, secondo e terzo comma, 270-bis.1, 416-bis.1 cod. pen.) e C (artt. 110, 414, primo e secondo comma, 270-bis.1, 416-bis.1 cod. pen.), erano funzionali a contestare le disposizioni già introdotte e a impedire l’adozione di ulteriori provvedimenti restrittivi dell’attività d’impresa e della circolazione delle persone in funzione del contrasto alla pandemia da Covid-19.   

Occorre precisare ulteriormente che i capi A, B e C della rubrica venivano contestati a AAA in concorso con gli imputati [nomi].

Nel processo, inoltre, risultavano costituite, quali parti civili, a mezzo dei rispettivi difensori, il Ministero dell’Interno, il Comune di Napoli e [nome], in proprio e nella qualità di ex Presidente della Giunta Regionale della Campania.

In questa cornice, la difesa del ricorrente prendeva le mosse dalle imputazioni ascritte a AAA, evidenziando che, secondo l’accusa, l’imputato avrebbe agito quale istigatore e promotore dei reati ascritti all’imputato ai capi A, B e C della rubrica, avvalendosi del suo ruolo politico di segretario nazionale di Forza Nuova. Tali fatti di reato traevano origine dalle attività d’indagini condotte dai Pubblici Ministeri della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli [tra i quali il Dott. CCC], i cui esiti, secondo la difesa dell’istante, sconfessavano le imputazioni elevate nei confronti di AAA, rivelando, già da un primo, superficiale, vaglio del compendio probatorio, i pregiudizi politici che avevano ispirato i magistrati requirenti procedenti.

L’esistenza dei pregiudizi politici che avevano ispirato l’attività di coordinamento investigativo svolta dai magistrati inquirenti partenopei si riteneva decisiva per comprendere le ragioni che imponevano l’accoglimento della domanda di remissione presentata nell’interesse di AAA, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen.

Si evidenziava, in particolare, che uno dei magistrati inquirenti, il Dott. BBB, era recentemente balzato agli onori della cronaca per avere festeggiato, il 23 marzo 2026, in occasione di una manifestazione spontanea svoltasi nella sala dell’Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M.), esistente all’interno del Palazzo di Giustizia di Napoli, l’esito negativo del referendum sulla cosiddetta “Riforma Nordio”, svoltosi il 22 e il 23 marzo 2026, ballando e cantando, insieme ad altri colleghi del distretto partenopeo, la canzone intitolata “Bella Ciao”, che esprimeva in termini inequivocabili la vocazione dichiaratamente antifascista dei magistrati che avevano intonato il noto canto di ispirazione partigiana.

Tale atteggiamento politico pregiudiziale, nel caso di specie, appariva estremamente problematico, alla luce del fatto che il Dott. BBB era il magistrato inquirente che aveva proceduto all’interrogatorio dell’indagato AAA, ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen., nel procedimento n. XXX R.G.N.R., iscritto nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, successivamente confluito nel procedimento penale n. YYY R.G., pendente davanti alla Corte di assise di Napoli.

Né era possibile dubitare delle convinzioni antifasciste del Dott. BBB, che forniva un’interpretazione autentica delle ragioni che lo avevano indotto a intonare la canzone “Bella ciao”, atteso che il magistrato, emersa la sua partecipazione alle manifestazioni di gioia conseguenti alla bocciatura referendaria, il 26 marzo 2026, aveva inviato una lettera al direttore del quotidiano “La Repubblica” intitolata “I nostri cori nel tribunale di Napoli come una liberazione”.

Della lettera indirizzata a “La Repubblica” si richiamavano lunghi passaggi testuali, ai quali, nella prospettiva difensiva, si attribuiva un elevato rilievo sintomatico nella direzione processuale invocata, finalizzata a dimostrare l’atteggiamento pregiudiziale del Dott. BBB e l’idoneità delle convinzioni politiche manifestate nel corpo della sua missiva – di ispirazione marcatamente antifascista – a condizionare negativamente l’ambiente giudiziario partenopeo, nel quale si svolgeva il procedimento penale in cui AAA era imputato, concretizzando quella “grave situazione locale” richiesta dall’art.45 cod. proc. pen. per l’accoglimento dell’istanza di rimessione.

Nel commentare la missiva del Dott. BBB, nella parte conclusiva dell’istanza di rimessione, il difensore dell’imputato, tra l’altro, affermava con toni fortemente critici: «Dispiace dover precisare che l’attività giurisdizionale non dovrebbe esser caratterizzata da alcuna passione, ma dall’imparziale, serena ed equilibrata applicazione della legge […]». L’atteggiamento pregiudiziale del Dott. BBB, manifestato in occasione delle manifestazioni di giubilo del 23 marzo 2026 e ribadito con l’invio della missiva del 26 marzo 2026, induceva la difesa di AAA a ritenere legittimo e fondato il timore che l’imputato potesse essere considerato un avversario politico, un «“fascista da colpire, non per quello che avrebbe fatto, bensì per l’ideologia e appartenenza politica […]», da quei magistrati – come lo stesso Dott. BBB – che hanno fatto, consapevolmente, dell’antifascismo un’ideologia talmente radicata da rappresentare il sostrato umano di una parte degli esponenti del mondo della giurisdizione.

Il pregiudizio politico che animava i magistrati inquirenti, per altro verso, appariva corroborato dalle emergenze probatorie, a proposito delle quali la difesa del ricorrente richiamava un’informativa di reato del 27 ottobre 2020, firmata dal Col. [segue il nome], quale comandante del Reparto Operativo Speciale (R.O.S.) dei Carabinieri di Napoli, nella quale, per i fatti oggetto di contestazione, si individuavano quali promotori della manifestazione organizzata il 23 ottobre 2020 – contro le disposizioni governative con cui era stato imposto alla popolazione italiana il lock-down per fronteggiare l’emergenza pandemica da Covid-19 – gli esponenti del gruppo Facebook denominato “Gli insorgenti”, al quale risultava assolutamente estraneo AAA. Occorreva aggiungere che, nella stessa prospettazione accusatoria, si parlava di rivendicazione e non di concorso nei reati, commessi in occasione della manifestazione del 23 ottobre 2020 organizzata dal gruppo “Gli insorgenti”, rispetto alla quale occorreva ribadire l’assoluta estraneità di AAA alla dinamica delle vicende criminose in esame, che, peraltro, era attestata in termini incontrovertibili dall’informativa di reato sopra richiamata. Dall’inconsistenza del quadro probatorio raccolto nei confronti di AAA, che andava correlata all’ideologia politica di contenuto pregiudiziale manifestata da alcuni dei magistrati inquirenti che procedevano nei suoi confronti, discendeva che l’esercizio dell’azione penale aveva finito per criminalizzare e colpire l’azione politica del segretario di un partito che, è evidente, il soggetto che «ha intonato “Bella Ciao” all’interno di un’aula del Tribunale di Napoli, non può non considerare avversario politico […]».

Nelle condizioni descritte, non era possibile ipotizzare che a AAA fosse garantito nel Tribunale di Napoli un processo equo e imparziale, atteso che il condizionamento ambientale alla libera determinazione delle persone che partecipavano al processo doveva ritenersi inevitabile, non solo per l’apparente collocazione di alcuni magistrati – tra cui quelli che avevano ballato e cantato “Bella Ciao” – a un’area politica contrapposta e avversaria rispetto a quella dell’imputato, ma anche a causa di possibili pressioni politiche esterne che, nel capoluogo partenopeo, si erano già manifestate in termini particolarmente eclatanti.

A ulteriore conferma delle pressioni politiche esercitate nei confronti dei magistrati coinvolti, a vario titolo, nel procedimento contro AAA, si richiamava l’ammissione della costituzione di parte civile – definita “inopinata” dalla difesa del ricorrente – di [segue il nome] non solo quale presidente della Giunta della Regione Campania, ma anche iure proprio, deliberata dalla Corte di assise di Napoli il 10 aprile 2026.

La difesa dell’istante, pertanto, riteneva che i molteplici e convergenti elementi di condizionamento ambientale che si sono descritti suscitassero «non poche e fondate preoccupazioni che la Corte d’Assise abbia subito e possa continuare a subire un rilevante condizionamento, al punto da smarrire quella serenità e imparzialità che, messa da parte ogni passione, dovrebbero caratterizzare l’esercizio dell’attività giurisdizionale».

Le considerazioni esposte imponevano l’accoglimento della domanda di rimessione presentata nell’interesse di AAA.

La sentenza della Suprema Corte

L’istanza di rimessione proposta da AAA deve ritenersi inammissibile.

Si osserva, innanzitutto, che l’istanza di rimessione può essere presentata, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen., quando si lamentano «gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili […]», che «pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica o determinano motivi di legittimo sospetto […]». In questi casi, laddove le situazioni dedotte vengono riscontrate, la Corte di cassazione «su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell’imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell’articolo 11».

Deve, al contempo, evidenziarsi che l’istanza di rimessione del processo deve essere presentata nel rispetto rigorose delle formalità previste dall’art. 46, comma 1, cod. proc. pen., a tenore del quale: «La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti». Tale disposizione deve essere integrata dalla previsione del suo secondo comma, che riguarda le ipotesi, analoghe a quelle in esame, in cui l’istanza di rimessione è presentata dall’imputato, che prescrive: «La richiesta dell’imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale». Il rispetto di tali formalità si impone a pena di nullità della richiesta proposta, atteso che la rimessione è uno strumento che presenta carattere di eccezionalità, con la conseguenza che solo determinati soggetti processuali, nel rispetto delle forme prescritte dall’art. 46, comma 1, cod. proc. pen., possono proporre tale istanza.

Non può, in proposito, non richiamarsi il principio di diritto, risalente ma tuttora insuperato, dal quale trae origine la giurisprudenza di legittimità consolidatasi in ordine alle modalità con cui deve essere presentata una richiesta di rimessione, ex art. 45 cod. proc. pen., affermato da Sez. 1, n. 1741 del 21/03/1995, Rv. 202091 – 01, secondo cui: «La notificazione alle altre parti dell’istanza di rimessione è atto che non ammette equipollenti, in quanto, potendo comportare lo spostamento del processo in deroga al principio costituzionale del giudice naturale, deve essere ben conosciuto dagli altri interessati perché abbiano la possibilità di interloquire e di far valere le loro ragioni. Ne consegue che non può valere come notificazione di detta istanza il suo deposito nelle mani dell’assistente di udienza».

Negli stessi termini ermeneutici ci si esprimeva in alcuni, successivi, interventi giurisprudenziali, che richiamavano il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 1741 del 21/03/1995, cit., ribadendo che il rispetto delle forme previste dall’art. 46, comma 1, cod. proc. pen. costituisce il presupposto indispensabile e non surrogabile da strumenti processuali equipollenti per potere attivare il procedimento di rimessione, l’inosservanza delle quali è sanzionata dalla nullità della richiesta (tra le altre, Sez. 6, n. 24048 del 05/03/2024, Rv. 286665 – 01; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Rv. 264960 – 01; Sez. 1, n. 28730 del 09/07/2002, Rv. 221760 – 01; Sez. 1, n. 2174 del 03/04/1996, Rv. 204895 – 01; Sez. 1, n. 5652 del 09/11/1995, Rv. 203063 – 01).

Ne discende che l’onere, per il soggetto che presenta una richiesta di rimessione del procedimento, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen., di notificarla, entro sette giorni dal deposito, alle altre parti, è subordinato al rispetto rigoroso delle prescrizioni stabilite dell’art. 46, comma 1 cod. proc. pen., che non possono essere subordinate dall’eventuale utilizzo di forme equipollenti, che non sono ammissibili, anche quando hanno consentito a tutti i soggetti processuali di venire a conoscenza dell’istanza.

A tali conclusioni si deve pervenire sia per il tenore letterale dell’art. 46 cod. proc. pen., sia per la rilevanza funzionale dell’atto, che, potendo comportare lo spostamento del processo in deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, deve essere necessariamente conosciuto dagli altri, potenziali, interessati, perché abbiano la possibilità di interloquire su una richiesta che esplica effetti significativi nei loro confronti.

A sostegno di queste conclusioni, che impongono di ribadire la necessità di una preventiva e integrale conoscenza dell’istanza di rimessione, assicurata dal rispetto delle forme previste dall’art. 46, comma 1, cod. proc. pen., occorre richiamare il principio di diritto, anch’esso risalente nel tempo, affermato da Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, Rv. 201300 – 01, a tenore del quale: «L’onere di notificare l’atto alle altre parti, che l’art. 46, comma primo, cod. proc. pen., pone a carico di chi abbia presentato richiesta di rimessione del processo, non viene meno per il semplice fatto che il giudice, cui l’istanza sia stata presentata, abbia irritualmente provveduto su di essa; la parte che intenda insistere nella richiesta coltivando le previste impugnazioni, pertanto, deve comunque curare, a pena di inammissibilità, il rigoroso formale adempimento della notifica dell’istanza alle altre parti entro sette giorni dal suo deposito in cancelleria».

Naturale corollario di questo principio è che il giudice di merito al quale sia stata presentata una richiesta di rimessione del processo, ai sensi degli artt. 45 e 46 cod. proc. pen., essendo funzionalmente incompetente a pronunciarsi, non può adottare alcuna pronuncia in ordine all’istanza. Il giudice di merito, quindi, ricevuta l’istanza, deve limitarsi a trasmetterla immediatamente alla Corte di cassazione, alla quale spetta il potere esclusivo di valutarla, anche quando l’inammissibilità o l’infondatezza della richiesta siano agevolmente rilevabili ovvero nel caso in cui l’interessato l’abbia riproposta per le stesse ragioni già oggetto di un precedente provvedimento di rigetto o di inammissibilità (Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, cit.).

In questa cornice, deve osservarsi che la richiesta di rimessione del procedimento iscritto a carico di AAA, pendente davanti alla Corte di assise di Napoli con il numero di ruolo 14/25 R.G., veniva depositata l’8 aprile 2026, presso la Corte di cassazione, dall’Avv. [segue il nome], quale procuratore speciale dell’imputato, ai sensi dell’art. 46, comma 2, cod. proc. pen.

La richiesta di remissione veniva corredata delle notifiche eseguite, con modalità telematiche, nei confronti degli imputati, delle quali si dava atto nella “Relazione di notifica con modalità telematica ex art. 3-bis l. n. 53/1994” del 14 aprile 2026.

Le notifiche telematiche di cui alla relazione di notifica sopra richiamata, in particolare, venivano eseguite nei confronti degli imputati [seguono i nomi].

La richiesta di rimessione del processo presentata da AAA, invece, non risultava notificata alle parti civili del procedimento pendente davanti alla Corte di assise di Napoli, rappresentate dal Ministero dell’Interno, dal Comune di Napoli e da [nome], costituito in proprio e nella qualità di ex Presidente della Giunta Regionale della Campania.

Le parti civili, in particolare, si costituivano nel procedimento oggetto di rimessione all’udienza del 10 aprile 2026, come attestato dalla trascrizione integrale del verbale allegato al fascicolo processuale, dal quale emergeva che il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio a mezzo dell’Avv. [nome], in rappresentanza dell’Avvocatura dello Stato di Napoli; il Comune di Napoli si costituiva in giudizio a mezzo dell’Avv. [nome]; [nome], infine si costituiva del 10 aprile 2026 a mezzo dell’Avv. [nome].

Ne discende che l’istanza di rimessione del processo pendente davanti alla Corte di assise di Napoli con il numero di ruolo […] R.G., presentata da AAA l’8 aprile 2026, non risulta depositata nel rispetto delle forme previste a pena di nullità dall’art. 46, comma 1, cod. proc. pen., non essendo stata notificata alle parti civili costituite in quel procedimento, rappresentate, come detto, dal Ministero dell’Interno, dal Comune di Napoli e da [nome].

Né sussistono dubbi sul fatto che l’istanza di rimessione del processo debba essere notificata, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 46, comma 1, cod. proc. pen., oltre che agli imputati, alle parti civili, che devono essere comprese nella locuzione “altre parti” prevista dalla stessa disposizione. Tali profili notificatori, da ultimo, sono stati chiariti in termini inequivocabili da Sez. 5, n. 6357 del 16/12/2016, dep. 2017, Rv. 269448 – 01, che – in linea con quanto precedentemente affermato da Sez. 1, n. 5652 del 09/11/1995, cit.; Sez. 1, n. 1741 del 21/03/1995, cit. – ha affermato il principio di diritto, che occorre ulteriormente ribadire, secondo cui: «Tra le “altre parti” alle quali deve essere notificata la richiesta di rimessione del processo, è da ricomprendere la persona offesa, quantunque non costituita parte civile, dovendosi avere a riguardo alla sua qualità di parte in senso sostanziale e al suo interesse ad opporsi, eventualmente, all’accoglimento della richiesta».

Non può, in proposito, non rilevarsi che la categoria processuale delle “altre parti”, richiamata dall’art. 46, comma 1, cod. proc. pen., deve essere interpretata in senso ampio, comprendendo non solo la parte civile ma anche «la persona offesa, quantunque non costituita parte civile, dovendosi avere a riguardo alla sua qualità di parte in senso sostanziale e al suo interesse ad opporsi, eventualmente, all’accoglimento della richiesta stessa […] e che la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l’istanza deve dichiararsi inammissibile […]» (Sez. 5, n. 6357 del 16/12/2016, dep. 2017, B., cit.). Alle considerazioni esposte nel paragrafo precedente, che, di per sé sole, impongono di ritenere inammissibile l’istanza di rimessione proposta da AAA, deve aggiungersi che la richiesta di rimessione, pur articolata attraverso argomentazioni dotate di suggestione, non deduce alcuna delle situazioni riconducibili ai presupposti delineati dall’art. 45 cod. proc. pen. Deve, invero, evidenziarsi che l’assunto difensivo – secondo cui i comportamenti assunti dal Dott. BBB, di cui si dirà di qui a breve, concretizzavano una “grave situazione locale”, rilevante ex art. 45 cod. proc. pen. – appare smentito dalle emergenze processuali.

Occorre, in proposito, precisare durante una manifestazione che aveva luogo il 23 marzo 2026, con connotazioni di spontaneità, nella sala dell’A.N.M. del Palazzo di Giustizia di Napoli, finalizzata a festeggiare l’esito negativo del referendum sulla cosiddetta “Riforma Nordio”, svoltosi il 22 e il 23 marzo 2026, il Dott. AAA, unitamente ad altri colleghi, danzava e cantava la canzone “Bella Ciao”, che, secondo la difesa del ricorrente, esprimeva in termini inequivocabili la vocazione dichiaratamente antifascista dei magistrati che avevano intonato il noto canto di ispirazione partigiana.

Deve, tuttavia, rilevarsi che tale episodio, attorno al quale ruota l’istanza di rimessione proposta da AAA, non è idoneo a ritenere sussistente nessuna delle condizioni legittimanti l’accoglimento della richiesta, riconducibili alla nozione di “grave situazione locale” cui fa riferimento l’art. 45 cod. proc. pen. Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadita in Sez. 5, n. 5955 del 05/02/2026, Rv. 289322 – 01 – che si colloca nel solco ermeneutico prefigurato da Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016, Rv. 268531 – 01; Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262278 – 01; Sez. 6, n. 11499 del 21/10/2013, dep. 2014, Rv. 260889 – 01; Sez. 5, n. 22275 del 27/04/2011, Rv. 250575 – 01; Sez. 1, n. 5682 del 13/10/1997, Rv. 208731 – 01 –, secondo cui: «In tema di rimessione del processo, la “grave situazione locale”, prevista dall’art. 45 cod. proc. pen., che è norma di carattere eccezionale e di stretta interpretazione, è configurabile solo in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge, di tale abnormità da indurre il legittimo sospetto di un pericolo concreto per l’imparzialità del giudice, inteso quale ufficio giudiziario nel suo complesso, o per la libera determinazione delle parti, eliminabile esclusivamente con il trasferimento del processo ad altra sede giudiziaria». 

Nella stessa direzione ermeneutica, che deve ritenersi assolutamente consolidata, occorre richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 3, n. 24050 18/12/2017, Rv. 273116 – 01, secondo cui: «In tema di remissione del processo, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, tale che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa».

In questa, incontroversa, cornice, deve osservarsi che le manifestazione di gioia espresse in occasione dell’esito negativo del recente referendum sulla giustizia, oggetto di vaglio, non possono ritenersi idonee a configurare l’esistenza di una “grave situazione locale”, da intendersi quale fenomeno che coinvolge l’ambiente esterno alla dialettica processuale, rappresentato nel nostro caso dalla società civile napoletana, che non risulta essere stata coinvolta, nemmeno occasionalmente, dalla riunione spontanea alla quale partecipava il Dott. AAA. La manifestazione del 23 marzo 2026, in realtà, presentava connotazioni di spontaneità e non mirava, nemmeno indirettamente, a divulgare messaggi o notizie finalizzati a coinvolgere l’ambiente esterno al procedimento in corso di celebrazione davanti alla Corte di assise di Napoli nel quale AAA era imputato. La vicenda controversa, pertanto, non appare connotata da un’abnormità tale da potere concretizzare un pericolo concreto per l’imparzialità dell’ufficio giudiziario nella cui sede di svolgeva il processo di merito o dei magistrati giudicanti davanti ai quali si celebrava il procedimento contro AAA e i suoi coimputati.

Nessuno di tali magistrati giudicanti, peraltro, risulta essere stato coinvolto nelle manifestazioni di giubilo post-referendarie censurate dalla difesa del ricorrente, rendendo evidente, anche sotto questo ulteriore profilo, l’assenza di pregiudizi di sorta alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al dibattimento in corso di celebrazione.

È pur vero che la vicenda controversa, originariamente confinata in un contesto sostanzialmente spontaneistico e circoscritto ai soli magistrati che avevano partecipato alla manifestazione, assumeva una rilevanza giornalistica, successiva alla manifestazione, che assumeva contorni nazionali, in conseguenza della lettera inviata dal Dott. BBB al direttore del quotidiano “La Repubblica” il 26 marzo 2026, intitolata “I nostri cori nel tribunale di Napoli come una liberazione”, in cui il magistrato inquirente chiariva il senso della sua partecipazione alla manifestazione nella quale era stata intonata la canzone “Bella ciao”. Tuttavia, a un attento esame, anche il contenuto di tale missiva, non appare idoneo a configurare quella “grave situazione locale”, prefigurata dall’art. 45 cod. proc. pen., per l’accoglimento dell’istanza di rimessione del processo presentata da AAA. La disamina della missiva rende evidente quanto si sta affermando, non emergendo da nessuno dei suoi passaggi testuali alcuna forma di condizionamento, anche solo indiretto, incidente sul procedimento in corso di celebrazione davanti alla Corte di assise di Napoli, alcun suggerimento o incitamento ad assumere posizioni contro chi non sia antifascista o abbia espresso opinioni favorevoli alla riforma del Ministro Nordio e non risultando, per converso, che nessuno dei magistrati che componevano il collegio che giudicava AAA sia stato coinvolto dalle parole utilizzate in quell’occasione epistolare dal magistrato partenopeo, peraltro, nelle more, trasferito a un ufficio giudiziario di altro distretto. Per comprendere quanto si sta affermando, occorre soffermarsi sui passaggi espositivi della missiva del Dott. BBB, che secondo la difesa dell’istante, maggiormente rivelavano l’atteggiamento pregiudiziale del magistrato, rilevante ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen.

La difesa di AAA, innanzitutto, censurava il passaggio iniziale della lettera del 26 marzo 2026, in cui si affermava: «Caro direttore, non bisogna essere nudi, avere paura della verità e di affrontare le situazioni a testa alta. Quanto accaduto lunedì pomeriggio nella saletta dell’ANM ha destato scalpore, è stato cavalcato per polemizzare e offuscare i risultati del referendum. Ci siamo ritrovati, in tanti, c’erano magistrati esperti e di lungo corso, tanti giovani, molti colleghi che di solito non partecipano alle riunioni dell’associazione. C’era tanta preoccupazione. La riforma avrebbe inciso su valori costituzionali altissimi, come il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, l’autonomia e l’indipendenza della magistratura; per molti di noi difendere quei principi ha significato sacrificare le vite professionali e private, esporci per difendere la magistratura, per i colleghi più giovani, per i cittadini più deboli […]».

Analogo rilievo sintomatico dei pregiudizi politici manifestati dal Dott. BBB, rilevanti ex art. 45 cod. proc. pen., venivano colti dalla difesa del richiedente nella parte conclusiva della lettera, in cui si affermava: «Non guardateci con la toga in quel momento, ma con la passione che portiamo immediatamente sotto la toga, senza la quale non saremmo in grado di andare in aula la mattina a sostenere il pesante fardello del giudicare. Per questo sono contento di essere stato là, con i miei, molti che non conosco, a vivere un momento di appartenenza sincero, leale, trasparente, emozionante; soprattutto di orgoglio di fare parte di una istituzione composta di persone per bene, lavoratrici, che quindi sbagliano, e per questo possono essere criticale ma non offese e vilipese […]».

Si osserva, in proposito, che in nessuna delle parole utilizzate nei due passaggi testuali richiamati è possibile ravvisare, anche solo in forma di sospetto, forme di condizionamento o di pressione politica nei confronti dei giudici davanti ai quali pendeva il processo celebrato nei confronti di AAA, tali da turbarne l’andamento, non altrimenti eliminabili.

Non può, del resto, non rilevarsi che il pregiudizio che l’art. 45 cod. proc. pen. vuole evitare deve essere effettivo, dovendosi escludere che la turbativa possa essere solo astrattamente idonea a produrlo, richiedendosi, a questo scopo, un’incidenza negativa di portata concreta, tale da esplicare un’influenza effettivamente inquinante.

Nè in senso contrario è sufficiente richiamare l’adozione nel processo a carico del ricorrente del provvedimento di ammissione della costituzione di parte civile dell’on. [nome], che costituisce decisione assunta nell’ambito dei poteri di cognizione del giudice procedente, ma priva di qualsiasi connotazione politica e non interpretabile quale effetto del condizionamento operato da forze esterne al processo stesso.

A sostegno di queste affermazioni è possibile richiamare un’ampia casistica giurisprudenziale, riguardante comportamenti ben più incisivi e potenzialmente condizionanti, rilevanti ex art. 45 cod. proc. pen., delle condotte assunte nel caso di specie dal Dott. BBB. Basti considerare, a titolo meramente esemplificativo, che si sono ritenuti irrilevanti nella direzione invocata dalla difesa del rimettente l’esistenza di una pluralità di procedimenti a carico dell’imputato trattati dallo stesso pubblico ministero, celebrati in presenza di locali campagne di stampa contrarie al rimettente; le esternazioni pubbliche della locale articolazione territoriale dell’A.N.M. e di magistrati estranei al processo, in conseguenza dell’accoglimento dell’istanza di ricusazione presentata dall’imputato nei confronti di uno dei componenti del collegio giudicante; le intemperanze di un imputato e di un collaboratore di giustizia nei confronti, rispettivamente, del pubblico ministero di udienza e del collegio difensivo, cui avevano fatto seguito manifestazioni pubbliche di solidarietà da parte di vari soggetti del mondo politico e istituzionale.

Si deve, pertanto, escludere alla luce della giurisprudenza di legittimità diffusamente richiamata nei precedenti paragrafi, che i comportamenti assunti dal Dott. BBB, così come censurati dalla difesa del rimettente, possano avere determinato una situazione di perturbamento riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge, connotato da tale abnormità e consistenza da rappresentare un pericolo concreto per l’imparzialità del giudice, rappresentato, nel nostro caso, dai componenti del collegio della Corte di assise di Napoli davanti al quale AAA è imputato nel procedimento penale n. 14/25 R.G. N

on può, del resto, non ribadirsi conclusivamente, in linea con il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223638 01 – che, sul piano ermeneutico, costituisce uno spartiacque per la configurazione dell’istituto in esame, così come prefigurato dal combinato disposto degli artt. 45 e 46 cod. proc. pen. – che: «L’istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la “translatio iudicii”. Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall’altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa».

Deve, infine, evidenziarsi che, nella prospettiva ermeneutica richiamata nei precedenti paragrafi, privo di rilievo appare la questione difensiva relativa alla rilevanza probatoria, favorevole a AAA, dell’informativa di reato del 27 ottobre 2020, firmata dal Col. [nome], quale comandante del R.O.S. dei Carabinieri di Napoli, da cui sarebbe emersa l’estraneità dell’istante rispetto alla manifestazione organizzata, a Napoli, il 23 ottobre 2020, dagli esponenti del gruppo Facebook denominato “Gli insorgenti”.

Questa ulteriore doglianza, invero, introduce questioni probatorie che fuoriescono dal perimetro giurisdizionale assegnato dall’art. 45 cod. proc. pen. alla Corte di cassazione in tema di rimessione del processo, che deve essere limitato alla sola verifica della sussistenza di una “grave situazione locale”, idonea a provocare un condizionamento all’imparzialità del giudice davanti al quale pende il procedimento.

Rispetto a tale verifica prive di rilievo appaiono le deduzioni relative alla pregnanza del compendio probatorio acquisito, la cui fondatezza deve essere valutata esclusivamente all’interno del procedimento, con un’operazione di ermeneutica processuale speculare e contrapposta a quella che si deve compiere nelle ipotesi di rimessione, che mira a riscontrare la sussistenza di eventi esterni alla dialettica processuale (Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, cit.).

Per queste ragioni, la richiesta di rimessione presentata da AAA, in relazione al processo pendente davanti alla Corte di assise di Napoli con il n. [numero] R.G., deve essere dichiarata inammissibile, con la conseguente condanna del richiedente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, ai sensi dell’art. 48, comma 6, cod. proc. pen., in tremila euro.

Brevi note di commento

La decisione qui annotata è in linea con un orientamento interpretativo ampiamente consolidato, espressivo di un estremo rigore nella considerazione delle cause che possono da luogo alla rimessione dei processi.

Restano comunque alcune perplessità sui comportamenti di giubilo di alcuni componenti dell’ordine giudiziario dopo la vittoria del NO nel referendum confermativo del testo di legge costituzionale sulla separazione delle carriere.

La riunione contro cui ha puntato il dito l’istanza di rimessione si è tenuta nei locali del Palazzo di giustizia di Napoli assegnati all’ANM.

Non si tratta quindi di legittimità dell’uso ma dell’opportunità di tenere festeggiamenti così vistosi ed esuberanti dentro uno spazio che è parte di un luogo di giustizia e di dargli ulteriore diffusione attraverso il rilancio sui social e sulla stampa.

Non sarebbe stato meglio scegliere spazi privati e accontentarsi di manifestazioni più sobrie e intime?

I magistrati hanno come tutti la libertà di esprimere il loro pensiero ma un po’ di self-restraint avrebbe probabilmente disinnescato il sospetto di partigianerie nei giudizi, soprattutto se a carico di persone ideologicamente caratterizzate.

Per fortuna, ai festeggiamenti non hanno preso parte i giudici impegnati nel processo di cui è stata chiesta la rimessione. Fossero stati presenti, la questione si sarebbe complicata non poco.

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