Notifica del decreto di liquidazione da parte del beneficiario: si può fare! (Francesco Bianchini)

Nell’articolo del 28.09.2026: https://terzultimafermata.blog/2026/09/28/esecutorieta-dei-decreti-di-liquidazione-possibili-soluzioni-transitorie-francesco-bianchini/  lo scrivente proponeva, nei casi possibili, determinate modalità di notificazione del decreto di liquidazione a tutte le parti compreso il PM, al fine di evitare che, sulla base della circolare del Ministero della Giustizia-D.A.G. prot. m_dg.DAG.25.07.20260153182.U e dei principi di cui alla sentenza della Cassazione Civile, Sez. II, n. 7430/2026, l’esecutorietà maturasse solo una volta trascorso il termine “lungo” di sei mesi dalla pubblicazione del decreto, ai sensi dell’art. 327, c.p.c.

Con riguardo, allora, ad un decreto di liquidazione in materia di difesa di ufficio pubblicato il 5.08.2026, comunicatomi dalla cancelleria, in proprio, in data 10.08.2026 e, successivamente, ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p., in data 10.09.2026, procedevo come segue.

Estraevo dalla PEC inviatami dalla cancelleria, il file in formato “PDF” relativo al decreto di liquidazione e, intanto, lo notificavo al PM, a mezzo PEC, in data 21.09.2026, all’indirizzo della procura di appartenenza risultate dall’I.P.A., ai sensi dell’art. 16-ter, comma 1-ter, D.L. n. 179/2012 (non essendo stati inseriti gli indirizzi P.E.C. delle Procure della repubblica italiane nel registro PP.AA.) ed attestandone la conformità nella relata di notifica ex art. 196-octies, d.a.c.p.c.

Con riguardo alla parte privata, appurato che non fosse titolare di PEC risultante dai pubblici elenchi (REGINDE, INIPEC, Registro delle Imprese ed INAD), chiedevo telematicamente (art. 196-decies, d.a.c.p.c.) all’UNEP territorialmente competente la notifica del decreto di liquidazione alla parte privata, formerà l’atto principale unendo, in formato PDF, il file relativo al decreto di liquidazione e quelli concernenti l’attestazione di conformità e la dichiarazione ex art. 137, comma 7, c.p.c., firmati digitalmente, e producendo in allegato copia della nomina a difensore di ufficio.

In data odierna (5.10.2026) l’UNEP competente mi inviava PEC contenente in allegato l’atto notificato, con relata di notifica effettuata in data 24.09.2026 mediante consegna ad un parente convivente (art. 139, comma 2, c.p.c.).

Ciò significa che lo scrivente (in assenza di opposizione nei trenta giorni dalla notifica) potrà – previo deposito della prova delle richiamate notifiche – chiedere l’esecutorietà del citato decreto di liquidazione in data 27.10.2026 (così prorogato ex art. 155, c.p.c., cadendo il 30° giorno nella giornata di sabato) e depositare la relativa fattura telematica.

Diversamente, ove non avessi proceduto alla notifica del decreto, lo stesso sarebbe divenuto esecutivo in data 1.03.2027 (essendo stato pubblicato il decreto di liquidazione in data 5.08.2026, non si computa il periodo di sospensione feriale relativo al mese di agosto).

E se c’è riuscito uno, significa che tutti gli altri possono procedere (o almeno provarci) alla notifica del decreto di pagamento a tutte le parti compreso il PM, quanto meno nei casi più semplici come quello citato ed in attesa delle auspicabili modifiche normative e dei chiarimenti operativi del Ministero della Giustizia.

In sostanza, mutuando la famosa frase del noto film “Frankenstein Junior”, “Si può fare!”

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