Avvocato e l’impedimento per concomitante impegno professionale successivo alla formazione del calendario delle udienze (Riccardo Radi)

Two legal professionals reviewing documents across a desk in a law office

Il calendario delle udienze non è un dato “neutro” del quale si possa non tener conto.

L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. ma si deve tener conto anche della data di formazione del calendario delle udienze (previsto dall’articolo 477 cpp) nel procedimento in cui si chiede il rinvio.

Il calendario delle udienze non è un dato “neutro” del quale si possa non tener conto: costituisce, invece, strumento organizzativo che, oggi è previsto dalla legge tra gli adempimenti cui il presidente (o il giudice, nel caso di organo monocratico) deve provvedere, subito dopo aver deciso sulle richieste di prova, e risponde all’esigenza prioritaria di assicurare celerità e concentrazione (cfr. art. 477, comma 1, cod. proc. pen.).

Nel momento in cui il calendario è stabilito, “sentite le parti”, e dunque dopo aver correttamente verificato l’esistenza (in quel momento) di impedimenti dei difensori coinvolti, esso produce l’effetto di “prenotare” per quel processo le udienze che vengono in quel momento stabilite.

Quindi, sin dal momento in cui il calendario delle udienze è formato, il difensore ha notizia del proprio impegno professionale in ciascuna delle udienze che il calendario prevede e se, dunque, egli assume in epoca successiva alla formazione del calendario nuovi concomitanti impegni, non sarà legittimato a chiederne il rinvio in ragione dell’impedimento derivante da una delle udienze previste dal calendario.

L’interpretazione dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., che il difensore dell’odierno ricorrente propone è inaccettabile, perché postula una tale dilatazione del diritto di difesa da consentire sempre il diritto dell’imputato a scegliere il proprio difensore, anche quando costui sappia già al momento dell’assunzione dell’incarico di non poter far fronte alla difesa nei tempi stabiliti; e postula di conseguenza la recessività, in ogni caso, dell’esigenza di celebrazione del processo in tempi ragionevoli rispetto ad un diritto di difesa inteso in questi termini.

In conclusione, anche il c.d. calendario delle udienze va inteso quale notizia di un impegno professionale del difensore nel processo in cui il calendario è predisposto. Il principio di diritto già consolidato va dunque precisato, con riferimento a questa fattispecie, nel senso che la conferma della previsione di un’udienza, già indicata nel c.d. calendario del processo, non può intendersi quale impedimento sopravvenuto rispetto al momento in cui il calendario è formato.

Il difensore che, in data successiva alla formazione del calendario, accetti un nuovo incarico non potrà dunque invocare il legittimo impedimento nella data di una delle udienze da esso previste, poiché l’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. intende apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all’atto di nomina ed all’accettazione del mandato difensivo.

Il principio di diritto enunciato è stato ribadito dalla cassazione sezione 3 con la sentenza numero 34596 del 28 settembre 2026 ed era stato già enunciato dalla cassazione Penale sezione 5 nella sentenza 4591/2024.

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