Giudizio di appello e decisioni in camera di consiglio ex art. 598-bis cod. proc. pen.: senza l’imputato che ha presentato personalmente richiesta di partecipazione all’udienza (Riccardo Radi)

Imputato detenuto escluso dall’udienza

L’imputato chiede personalmente di partecipare all’udienza in camera di consiglio e la corte disattende la sua richiesta; conseguenze.

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 28598, in tema di giudizio cartolare di appello, ha stabilito che è ammissibile, ai sensi dell’art. 598-bis cod. proc. pen., la richiesta di partecipazione all’udienza formulata dall’imputato personalmente, in quanto conforme al tenore letterale della disposizione citata e al diritto fondamentale di partecipare al proprio processo, sicché la celebrazione dell’udienza in forma cartolare, anziché partecipata, nonostante la tempestiva proposizione di detta richiesta, determina la nullità dell’udienza e della conseguente sentenza per violazione del contraddittorio.

Fatto:

L’imputato, tramite compilazione di modulo predisposto dalla Casa circondariale, chiedeva di poter presenziare personalmente all’udienza e tale richiesta veniva trasmessa alla Corte di appello e al difensore.

In data 3 marzo 2026 la Corte di appello emetteva un provvedimento di non luogo a provvedere, non essendo stata avanzata richiesta di discussione in presenza.

Ritiene la difesa che tale provvedimento sia in violazione del disposto di cui all’art. 598 bis cod. proc. pen., norma applicabile ratione temporis, trattandosi di impugnazione presentata successivamente al 30 giugno 2024, in forza del quale entro 15 giorni dalla notifica del decreto citazione l’appellante e in ogni caso l’imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all’udienza.

Decisione:

In tema di giudizio cartolare di appello previsto dall’art. 598-bis cod. proc. pen., è ammissibile la richiesta di partecipazione all’udienza formulata dall’imputato personalmente, siccome in linea col tenore letterale della disposizione citata e col diritto fondamentale di partecipare al proprio processo, sicché la celebrazione dell’udienza in forma cartolare, anziché partecipata, a seguito di tale richiesta tempestivamente formulata, determina la nullità dell’udienza e della conseguente sentenza per violazione del contraddittorio (Sez. 6, n. 30606 del 26/06/2025, D., Rv. 288617 – 01)

In motivazione della sentenza citata si legge: ‘L’art. 598-bis cod. pen., al comma 2, stabilisce che «l’appellante e, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all’udienza. […] La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all’articolo 601 o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore […]».

La norma pone un problema interpretativo, in quanto, nella prima parte, attribuisce il diritto di richiedere la trattazione orale all’appellante e, in ogni caso, all’imputato o al suo difensore, mentre, nella seconda parte, stabilisce che le parti private possono chiedere la trattazione orale a mezzo del difensore.’

Reputa la cassazione che sia corretta l’interpretazione secondo la quale la seconda parte della disposizione si riferisce alle parti private diverse dall’imputato, che possono chiedere di partecipare in udienza solo tramite il proprio difensore, mentre l’imputato può farlo direttamente.

Sul punto è utile esaminare le conclusioni cui era giunta la giurisprudenza in riferimento alla disciplina emergenziale.

L’art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020, prevedeva, al comma 4, che «La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed è trasmessa alla cancelleria della Corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza».

Dando rilievo al tenore letterale della disposizione, talune pronunce si son orientate nel senso che «nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, l’imputato detenuto che voglia partecipare all’udienza deve richiederlo a mezzo del proprio difensore, non essendo consentito né previsto che possa provvedervi personalmente» (Sez. 5, n. 49654 del 13/07. /2023, Osasere, Rv. -285489 – 01; Sez. 3, n. 3958 del 12/11/2021, D., Rv. 282888 – 01).

Nonostante il dato letterale, che non conteneva alcuna menzione alla richiesta di partecipazione avanzata dall’imputato, un diverso orientamento ‘ha sostenuto che è legittima, nel giudizio cartolare d’appello, la richiesta di partecipazione all’udienza formulata dall’imputato detenuto personalmente e non per il tramite del difensore, non essendo sanzionata con l’inammissibilità o con l’irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all’art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell’udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU (Sez. 2, n. 7340 del 20/12/2023, Baldi, Rv. 285932 – 01; Sez. 6, n. 15139 del 11/11/2021, Zitouni, Rv. 283143 – 01).

In motivazione la Corte ha specificato che il diritto al giusto processo postula un generale incomprimibile diritto dell’imputato di partecipare all’udienza, per cui prevale, «a fronte del non “confiscabile” diritto partecipativo e non vertendosi in un atto di natura impugnatoria, la titolarità sostanziale del diritto rispetto alle effettive modalità del suo esercizio, quand’anche irregolari».

Quindi, in via interpretativa, parte della giurisprudenza aveva già ampliato la possibilità per l’imputato detenuto di richiedere la partecipazione all’udienza, nonostante il dato letterale dell’art. 23 citato non lo prevedesse.

Reputa la cassazione che tale opzione interpretativa sia confermata dalla nuova formulazione dell’art. 598-bis cod. proc. pen., che amplia e attribuisce uno specifico spazio all’autonomo diritto dell’imputato, anche non detenuto, di chiedere di comparire all’udienza.

Ciò si desume, innanzi tutto, dalla lettera dell’art. 598-bis che distingue la richiesta dell’imputato da quella del difensore, con ciò, evidentemente, attribuendo autonomia alla prima rispetto alla seconda.

In questo senso depone anche la Relazione governativa al d. Igs. n. 150 del 2022, secondo cui «l’altro snodo processuale è costituito dal termine di quindici giorni dalla ricezione del decreto di citazione in giudizio, entro il quale deve essere presentata a pena d’inammissibilità la richiesta di partecipazione all’udienza dell’appellante o, comunque, dell’imputato o del suo difensore» (pag. 167). Ad analoghe conclusioni conduce la difformità tra la previsione letterale dell’art. 23-bis, comma 4, d. I. n. 137 del 2020, citato, che si riferiva solo al difensore come soggetto legittimato a proporre l’istanza, e quella di cui all’art. 598-bis cod. proc. pen., che espressamente prevede che la richiesta di partecipazione possa essere avanzata dall’imputato, oltre che dal difensore.

Tale interpretazione è certamente in linea con le fonti, nazionali e sovranazionali, che attribuiscono all’imputato il diritto di partecipare al processo (art. 111 Cost.; art. 6, comma 3, lett. c), d), e), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; art. 14, comma 3, del Patto internazionale sui diritti civili e politici – adottato a New York il 16 dicembre 1966, reso esecutivo con L. 25 ottobre 1977, n. 881, ed entrato in vigore per l’Italia il 15 dicembre 1978). L’obbligo di garantire all’imputato il diritto di essere presente nell’aula d’udienza è uno degli elementi essenziali del fair trial (Hernni c. Italia [GC], §§ 58- 59; Sejdovic c. Italia [GC], §§ 81 e 84; Arps c. Croazia, § 28).

Quindi, un giudizio senza imputato può essere celebrato solo a seguito di una opzione, anche solo ragionevolmente presunta, cosciente e volontaria, cioè responsabile, dello stesso imputato.

Le Sezioni unite, proprio in relazione al giudizio di appello di un processo celebrato nelle forme del rito abbreviato, hanno affermato il diritto fondamentale dell’imputato di essere presente nel giudizio camerale in cui si decide sulla sua responsabilità.

Si è chiarito come la mancata traduzione all’udienza camerale d’appello, perché non disposta o non eseguita, dell’imputato che abbia tempestivamente manifestato “in qualsiasi modo” la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza (Sez. U., n. 35399 del 24/06/2010, F., RV. 247836).

Per questi motivi si deve ritenere che la richiesta tempestivamente formulata dall’imputato di partecipare all’udienza imponeva il ricorso alle forme dell’udienza partecipata, e non a quelle dell’udienza cartolare. Ne deriva che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che detta richiesta dovesse essere necessariamente fatta propria e veicolata dal difensore, con conseguente nullità dell’udienza e della sentenza per violazione del contraddittorio (Sez. 6, n. 15139 del 11/11/2021, Zitouni, cit.).

Si impone, dunque, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti a diversa sezione della Corte di appello di Genova per il giudizio.

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