Produzioni documentali e applicabilità del termine di cinque giorni previsto dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen.: Si o No?
il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e negato la possibilità di produrre all’udienza dell’11 dicembre 2025 documentazione medica concernente il grave stato di salute dell’istante ritenendo di non acquisire tale documentazione sul presupposto che non fosse stata depositata nei cinque giorni antecedenti l’udienza.
La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 20607/2026, in tema di procedimento di esecuzione, ha stabilito che la produzione di documenti, effettuata nel rispetto del contraddittorio, non soggiace al termine dei cinque giorni antecedenti all’udienza, previsto dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per il solo deposito delle memorie.
Fattispecie relativa al deposito di documentazione sanitaria.
L’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. fa espresso ed esclusivo riferimento alle memorie, senza menzionare i documenti; sicché l’estensione del medesimo termine decadenziale anche alla produzione documentale finirebbe per introdurre, in via interpretativa, una preclusione che il legislatore non ha previsto. Né tale esito può essere giustificato in nome di esigenze di ordinato svolgimento dell’udienza, dal momento che il sistema appresta già il necessario presidio attraverso il contraddittorio, che deve essere assicurato anche sui documenti prodotti, e attraverso i poteri di direzione processuale del giudice, il quale può valutarne la rilevanza e, ove occorra, adottare i provvedimenti necessari a garantire l’effettiva interlocuzione delle parti.
Del resto, proprio nel procedimento di esecuzione e, a maggior ragione, in quello di sorveglianza, connotati da accentuata elasticità istruttoria e dall’attribuzione al giudice di poteri officiosi di acquisizione ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., risulterebbe disarmonico ritenere preclusa alla parte la produzione di documenti rilevanti per la decisione in assenza di un espresso fondamento normativo.
La soluzione qui accolta è, dunque, quella che meglio salvaguarda il diritto di difesa e il pieno dispiegarsi del contraddittorio, senza sacrificare le esigenze di regolarità del procedimento, le quali trovano adeguata tutela non già in una preclusione non prevista dalla legge, ma nel governo giudiziale dei tempi e delle modalità dell’acquisizione
Massime precedenti Conformi: N. 3679 del 2000 Rv. 216280-01, N. 5458 del 2018 Rv. 272444 01
Massime precedenti Difformi: N. 26680 del 2013 Rv. 256053-01, N. 39777 del 2010 Rv. 248768 01
Massime precedenti Vedi: N. 11569 del 2019 Rv. 274995-01, N. 43382 del 2013 Rv. 258661 01, N. 46795 del 2024 Rv. 287286-01
