Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 30250/2026, 9 luglio/10 agosto 2026, ha chiarito che nessuna norma pone limitazioni all’utilizzo dell’etilometro per l’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica in correlazione con le condizioni atmosferiche e, in particolare, con la piovosità della zona al momento dell’accertamento.
In fatto
La Corte territoriale ha confermato la condanna inflitta a XXX dal giudice di primo grado per guida in stato di ebbrezza.
Il suo difensore ha ricorso per cassazione, deducendo tra l’altro l’illogicità della sentenza impugnata laddove afferma che l’accertamento effettuato sull’imputato dovrebbe ritenersi valido nonostante la presenza di un tasso di umidità al 100%, mentre la normativa stabilisce a priori l’ambito di operatività dello strumento con la conseguenza che un valore di umidità pari al 100% ne influenza il funzionamento con la conseguente tendenziale sovrastima del tasso alcolemico.
Decisione della Suprema Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Ha osservato anzitutto che non esiste alcuna norma che limiti l’utilizzo dell’etilometro per l’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica in correlazione con le condizioni atmosferiche.
Ha poi rilevato che il ricorrente si è limitato a ipotizzare, in via meramente congetturale, che le condizioni di umidità presenti al momento dell’accertamento potessero avere condizionato in eccesso gli esiti dell’alcoltest ma senza indicare alcun elemento che collegasse tale prospettazione alle modalità dell’accertamento.
Il collegio di legittimità ha richiamato, condividendolo, il precedente costituito da Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 7011/2023, 22 novembre 2022, 20 febbraio 2023.
Vi si legge quanto segue:
“Il primo e il secondo motivo di ricorso, che sono strettamente correlati e possono pertanto essere analizzati congiuntamente, sono manifestamente infondati e privi di confronto con gli argomenti formulati dal giudice di appello, il quale ha evidenziato che le condizioni di umidità in cui era stato eseguito l’accertamento non costituivano ragione di condizionamento dell’accertamento alcolimetrico, poiché nessuna norma pone limitazioni all’utilizzo dell’etilometro per l’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica in correlazione con le condizioni atmosferiche e, in particolare, per quanto rileva nel caso di specie, con la piovosità della zona al momento dell’accertamento. Peraltro – aggiunge il giudice a quo – gli studi scientifici richiamati dall’imputato ipotizzano lievi imprecisioni nella misurazione in conseguenza di condizioni di umidità superiori al 95%. Il che comporterebbe comunque una piena prova della responsabilità dell’imputato a fronte di un responso che supera ampiamente, e non per valori lievi, sia il tasso di rilevanza penale sia quello di soglia minima previsto dalla lettera c) dell’art. 186 cod. strada. In ogni caso — aggiunge la Corte d’appello – non risulta dagli atti che vi fossero condizioni di umidità superiori al 95 %, tanto più che al teste di polizia giudiziaria nulla era stato chiesto circa le condizioni meteorologiche al momento dell’accertamento né era possibile ricavare alcunché al riguardo dai rilievi fotografici prodotti. Soltanto il teste a discarico, intervenuto casualmente sul posto, aveva parlato di “pioggia battente”. Di qui la conclusione cui è pervenuto il giudice a quo, secondo cui sulla base di tali presupposti è impossibile sostenere che vi sia stato un errore superiore al 10% nell’accertamento del tasso alcolemico, sì da radicare seri dubbi quantomeno in ordine all’inquadramento del fatto nella fascia di gravità superiore. Per tali ragioni il giudice a quo non ha ritenuto necessario disporre una perizia, la quale peraltro non avrebbe mai potuto accertare se il tasso di umidità nella specifica zona e nell’orario in cui è avvenuto l’accertamento superasse o meno il 95%. Trattasi di motivazione razionale, esente da aporie e da incongruenze logiche, del tutto idonea ad esplicitare le ragioni poste a fondamento della decisione e perciò immeritevole di censura, tanto più che il ricorrente, senza neppure porre in dubbio il regolare funzionamento dell’apparecchio etilometrico, si è limitato a ipotizzare, in via meramente congetturale, che le condizioni di umidità presenti al momento dell’accertamento potessero avere condizionato in eccesso gli esiti dell’alcoltest, senza indicare alcun addentellato di tale prospettazione nelle modalità dell’accertamento, che, viceversa, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, ha fornito risultati identici e coerenti con la curva alcolimetrica”.
