In tema di spese di costituzione di parte civile nel processo penale, la Sezione Terza civile – su rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. (allegata al post l’ordinanza)- ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 541, comma 1, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la provvisoria esecutività per legge della sentenza penale di primo grado che provvede sull’azione civile, con riferimento alla capo di condanna al pagamento delle spese processuali a carico dell’imputato e del responsabile civile in solido in favore della parte civile.
