Difensore indagato nel medesimo procedimento per favoreggiamento di un concorrente del proprio assistito: sussistenza del conflitto di interessi (Riccardo Radi)

Suited man speaking with seated man in a courtroom

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza 23424/2026, in tema di difesa tecnica, ha stabilito che sussiste l’incompatibilità di cui all’art. 106, comma 1, cod. proc. pen. nel caso in cui il difensore di fiducia dell’indagato risulti, a sua volta, indagato nel medesimo procedimento per favoreggiamento nei confronti di altro soggetto individuato, nelle provvisorie imputazioni, quale concorrente del proprio assistito, determinando una tale situazione un conflitto di interessi, che equivale all’assunzione, vietata dalla norma, della difesa di più indagati in posizioni tra loro incompatibili.

La Suprema Corte ha richiamato quanto osservato dalla Corte costituzionale, con ordinanza del 15 dicembre 1995, dep. 28 dicembre 1995, n. 522.

Chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 106, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il coimputato in posizione incompatibile sia nominato difensore dall’altro imputato, ha ritenuto manifestamente infondata la questione.

Sul piano più generale, la Corte ha osservato che «alla base del divieto contenuto nella norma impugnata, introdotto per garantire l’effettività della difesa, si pone, in generale, l’incompatibilità tra le posizioni difensive di più imputati nello stesso processo».

Nella parte motiva che più rileva in tal sede, la Corte costituzionale ha ritenuto che la predetta «incompatibilità deve ritenersi sussistente sia ove investa la posizione di più imputati rispetto al difensore comune, sia ove riguardi la posizione di più imputati dei quali uno, avendo la qualità di avvocato, sia stato nominato difensore dall’altro, dal momento che l’assunzione della difesa di un coimputato da parte di un imputato che sia con il primo in posizione di conflitto di interessi equivarrebbe all’assunzione, in violazione del divieto espressamente posto nella norma impugnata, della difesa (difesa di se medesimo e difesa tecnica del coimputato) di più imputati in posizioni tra loro incompatibili».

Nel caso di specie, si profila proprio l’incompatibilità descritta nella seconda parte di tale brano motivazionale, avendo l’odierno ricorrente assunto un difensore, indagato, ex art. 378 cod. pen., per condotta a favore del B., a sua volta indagato per concorso con il ricorrente, nel medesimo procedimento, in delitti di ricettazione.

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