La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza n. 32653/2026 (allegata al post) offre un chiarimento essenziale per la prassi cautelare nei procedimenti per art. 73 d.P.R. 309/1990.
La Corte annulla l’ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva disposto il ritorno in carcere dell’indagata, imputata per detenzione e confezionamento di cocaina, perché la motivazione era costruita su un equivoco frequente: confondere il confezionamento con la partecipazione alla rete di spaccio.
La Corte sottolinea che il riferimento del Tribunale alla “attività della coppia” è privo di base fattuale: l’indagata era stata trovata nell’abitazione dove confezionava dosi procurate dal coindagato, il quale deteneva altra sostanza in una moto e in un diverso appartamento.
La Cassazione evidenzia che “risulta del tutto generico il riferimento alla permanenza di contatti con il circuito di approvvigionamento e spaccio”, poiché nessun elemento collega l’indagata ai canali di rifornimento o alla gestione della rete criminale.
Il principio sostanziale è netto: chi confeziona non è automaticamente parte della rete. Il confezionamento è un contributo materiale esecutivo, spesso subordinato, che non implica capacità autonoma di reperire la sostanza né inserimento stabile nel circuito criminale. La misura cautelare deve quindi essere calibrata sul ruolo effettivo del singolo concorrente, non sulla gravità astratta del reato né sul contesto del coindagato.
La Corte richiama inoltre il principio di proporzionalità: la custodia in carcere, misura massimamente afflittiva, richiede una motivazione specifica, individualizzata e fondata su elementi concreti, non su supposizioni “in rerum natura” o sulla mera vicinanza geografica ai luoghi del reato. Se vi è un rischio concreto di contatti o allontanamenti, il giudice può rafforzare gli arresti domiciliari con prescrizioni o braccialetto elettronico, senza ricorrere automaticamente alla detenzione.
Nei reati di droga, la cautela non può trasformarsi in una presunzione di appartenenza alla rete di spaccio. La libertà personale non può essere compressa sulla base di ipotesi astratte. Il confezionamento è un segmento dell’attività illecita, ma non è sinonimo di partecipazione alla rete.
