Omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare: dà luogo a una nullità assoluta ed insanabile ma solo se il vizio della notificazione sia tale da non consentire la conoscenza effettiva dell’atto; la teoria del pregiudizio effettivo (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10081/2026, 25 febbraio/16 marzo 2026, ripropone la teoria del pregiudizio effettivo come espressione del principio secondo cui se le forme processuali sono un valore, lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i cui principi non vengono certamente compromessi da una nullità in sé irrilevante o inidonea a riverberarsi sulla validità degli atti processuali successivi.

Provvedimento impugnato

Con sentenza in data 24 novembre 2023 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo del 15 dicembre 2021, appellata da AAA, con la quale quest’ultimo era stato condannato per il delitto di cui all’art. 372 cod. pen., esclusa la recidiva contestata, alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, mentre era stato assolto dal delitto di cui agli artt. 56, 378 cod. pen. perché il fatto non sussiste.

Ricorso per cassazione

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, mediante il proprio difensore di fiducia, articolando tre motivi.

Si deduce, con il primo motivo, violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 419, 420 e 420-bis cod. proc. pen. L’avviso di fissazione dell’udienza preliminare non era stato notificato all’imputato presso il domicilio dichiarato o eletto, bensì presso il difensore, ritenuto erroneamente domiciliatario. Contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata (e prima ancora da quella del Tribunale), l’omessa notifica del predetto avviso all’imputato presso il domicilio dichiarato o eletto avrebbe determinato una nullità assoluta, che travolgerebbe entrambe le sentenze di merito. 

Si prospetta, con il secondo motivo, violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 210 cod. proc. pen.

Le dichiarazioni testimoniali corpo del reato sarebbero in realtà inutilizzabili ai sensi dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., poiché il ricorrente avrebbe dovuto essere sentito ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen., essendo un potenziale indagato di favoreggiamento personale, reato collegato all’evasione contestata e commessa da BBB ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., imputazione effettivamente elevatagli, sebbene dalla stessa successivamente assolto.

Si lamenta, con il terzo motivo, la violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 372 cod. pen. e vizio di motivazione.

Dall’istruzione dibattimentale sarebbe emersa in termini univoci la genuinità della dichiarazione resa dal ricorrente, il quale ebbe a riferire di non essersi intrattenuto a parlare con BBB nelle scale condominiali, e di trovarsi nei luoghi al fine di interloquire, per ragioni di lavoro, con tale CCC, suocero di BBB.

Difetterebbe in sentenza un’adeguata motivazione idonea a fondare un giudizio di penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.

Entrambe le sentenze di merito non avrebbero posto in valutazione che ciò che conta è il c.d. falso soggettivo, cioè la difformità tra ciò che il testimone sa e ciò che afferma di sapere. 

Decisione della Suprema Corte

Preliminarmente, occorre rilevare che il reato per il quale il ricorrente ha riportato condanna sarebbe estinto per prescrizione a fare data dal 14 giugno 2024 (considerati 211 giorni di sospensione del termine prescrizionale per effetto del rinvio dell’udienza di primo grado del 25 marzo 2020 a causa del COVID e in conseguenza del rinvio su richiesta difensiva dell’udienza sempre di primo grado del 3 febbraio 2021 fino al 30 giugno 2021), e cioè successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.

Tuttavia, come si vedrà, l’inammissibilità, nel suo complesso, del ricorso impedisce di rilevare la causa estintiva (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01). 

Ciò detto, il primo motivo è manifestamente infondato e comunque generico.

Come è noto, è certamente vero che l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare configura un’ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, equiparabile all’omessa citazione dell’imputato (Sez. U., n. 7697, del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269027-01; in precedenza in senso conforme Sez. U., n. 35538 del 09/07/2003, Ferrara, Rv. 225361-01). Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che, perché tale nullità sussista è necessario che la citazione sia stata omessa o che il vizio della notificazione sia tale da non consentire la conoscenza effettiva dell’atto (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539). Invero, in tempi recenti, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno elaborato una linea di tendenza volta ad utilizzare, nella decisione delle questioni di invalidità degli atti procedimentali, quello che è stato definito un «criterio di pregiudizio effettivo».

Per valutare se un error in procedendo si sia effettivamente consumato, si ricorre all’applicazione del principio di offensività processuale, secondo il quale perché sussista la nullità non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l’ipotesi di invalidità era destinata a presidiare.

Tale strada è stata seguita della giurisprudenza di legittimità, che, nel tempo, ha elaborato orientamenti interpretativi i quali – pur rispettosi del principio di tassatività laddove la sanzione di nullità è direttamente collegata dalla norma, anche in funzione «dissuasiva», alla inosservanza di determinate forme – rapportano, in una prospettiva meno formalistica, l’invalidità alla presenza di un effettivo danno per la parte processuale quando la sanzione è collegata al risultato o scopo della prescrizione violata. 

In tale solco si inseriscono:

– la sentenza Sez. U, n. 119 del 2005, Palumbo, cit., secondo la quale in tema di notificazione della citazione all’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notificazione, non incidente sulla effettiva conoscenza, e non equiparabile perciò, quanto ad effetti, alla omessa citazione, conseguendo in tal caso l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen.; 

– la sentenza Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235697, secondo la quale «se è pur vero che, in base al vigente sistema di rito, rimane privo di rilievo, di fronte ad un atto nullo, il ricorrere di un concreto pregiudizio all’interesse protetto, considerato che tale pregiudizio deve considerarsi, come sostenuto da autorevole dottrina, immanente nella circostanza pura e semplice che lo schema legale non si sia realizzato, è anche vero che lo stesso sistema legittima una lettura non rigorosamente formalistica degli effetti connessi ad un atto processuale nullo, che in concreto non ha dato luogo ad un “danno” misurabile e non ha aggredito il nucleo della garanzia oggetto di tutela, ove si considerino la prevista categoria concettuale della sanatoria per “conseguimento dello scopo”, il richiesto interesse – concreto ed attuale – a fare valere la nullità e gli effetti diffusivi o no di questa.

Una regola che si è tradotta nell’affermazione di principio secondo cui se le forme processuali sono un valore, lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i cui principi non vengono certamente compromessi da una nullità in sé irrilevante o inidonea a riverberarsi sulla validità degli atti processuali successivi.

Nell’ambito di questo progressivo indirizzo interpretativo, si pongono quelle costanti e consolidate pronunce giurisprudenziali tese a configurare come nullità a regime intermedio le ipotesi di notifica all’imputato di atti integranti vocatio in iudicium non presso il domicilio dichiarato o eletto, bensì presso il difensore di fiducia.  Su questa scia, per citarne solo alcune delle tante, si pongono Sez. 2, n. 11277 del 06/12/2012, dep. 2013, Rv. 254873-01, e Sez. 6, n. 29677 del 24/06/2014, Rv. 259819-01, in tema di notifica del decreto di citazione a giudizio; Sez. 6, n. 42755 del 24/09/2014, Rv. 260434-01 e Sez. 1, n. 33143 del 01/07/2025, Rv. 288787-01, in tema di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Ciò detto, secondo la ricostruzione della vicenda processuale effettuata nella sentenza impugnata, non contestata dal ricorrente, l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare veniva notificato all’imputato non presso il domicilio dichiarato sia in sede di identificazione (verbale del 18 dicembre 2016), che con la successiva nomina difensiva (depositata il 26 maggio 2017), ma presso il difensore di fiducia, erroneamente indicato quale domiciliatario nella richiesta di rinvio a giudizio.

Tuttavia, nulla veniva eccepito in sede di udienza preliminare, e, all’esito della stessa, veniva emesso decreto di citazione a giudizio che veniva notificato all’imputato sempre presso il difensore.

Nel corso delle prime udienze dibattimentali, il pubblico ministero rappresentava che non vi era in atti alcuna elezione di domicilio presso il difensore, pertanto, veniva rinnovata la notifica del decreto di citazione a giudizio presso quello che risultava essere il domicilio dichiarato dall’imputato, con esito positivo. 

Quindi, all’udienza del 3 aprile 2019 il Tribunale dichiarava l’assenza di AAA. 

Come condivisibilmente affermato nella sentenza impugnata, nella fattispecie in esame non si è al cospetto di una nullità assoluta, bensì di una nullità a regime intermedio, che è stata tardivamente eccepita, ai sensi degli artt. 180 e 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen., solo con l’atto di appello.

Peraltro, è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto dall’imputato, nel caso in cui il ricorrente non ha allegato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell’atto stesso e all’esercizio del diritto di difesa (tra le tante, Sez. 3, n. 21852 del 12/03/2025, Rv. 288290-01).

Sotto questo profilo, il ricorso, come già l’appello, risulta privo di qualsiasi indicazione da cui inferire l’inidoneità della notifica così eseguita a raggiungere il suo scopo, ovvero circa il concreto pregiudizio al diritto di difesa dell’imputato che sarebbe derivato.  

Ne consegue l’inammissibilità del primo motivo.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato e generico, nei termini di seguito precisati.

Il ricorrente prospetta una questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese da CCC, in quanto, quando veniva chiamato a deporre quale teste nel procedimento a carico di BBB, risultava essere già un potenziale indagato del reato di favoreggiamento personale, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere sentito ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità delle sue dichiarazioni ai sensi dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

Come è noto, in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l’eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l’attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez. U., n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584-01). Sotto questo profilo, sebbene ai diversi fini dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 384, comma secondo, cod. pen., la Suprema Corte ha affermato che è configurabile il sindacato del giudice di legittimità sulla completezza e logicità della motivazione fornita da quello di merito a sostegno della valutazione compiuta sulla originaria incompatibilità a testimoniare dell’autore del delitto di falsa testimonianza ed in relazione al contenuto delle dichiarazioni dallo stesso rese nel corso di una sua precedente audizione come persona informata sui fatti (Sez. 6, n. 4987 del 28/01/2010, Rv. 246091-01: fattispecie relativa al riconosciuto valore auto-indiziante delle sommarie informazioni rilasciate dall’imputato nel corso delle indagini preliminari, che la Corte ha evidenziato avrebbero dovuto impedire la successiva assunzione da parte del medesimo dell’ufficio di testimone).

Ciò detto, nel caso di specie, la Corte di appello ha evidenziato come, sentito CCC a s.i.t. in data 23 gennaio 2016, nell’immediatezza del controllo effettuato dai Carabinieri presso l’abitazione di BBB, all’epoca agli arresti domiciliari, aveva riferito che, al momento dell’intervento dei militari, stava parlando con qualcuno che non conosceva, perché cercava tale “sig. […]”, suocero di BBB. Su tali basi, ha osservato la Corte territoriale, non vi erano elementi per ritenere il CCC indiziato di favoreggiamento personale, poiché nessuno gli aveva chiesto se avesse visto BBB sulle scale condominiali o, almeno, se lo conoscesse fisicamente, onde la sua dichiarazione non poteva ritenersi tesa a favorirlo, potendo essere plausibile che non lo conoscesse.

Sulla base di questa corretta e logica motivazione, la Corte territoriale ha escluso che il ricorrente, chiamato poi a testimoniare nel processo per evasione a carico di BBB, dovesse essere sentito ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen. Invero, solo nel corso della sua testimonianza gli veniva chiesto se conoscesse BBB e se lo avesse incontrato quel giorno sulle scale condominiali.  Il motivo di ricorso, con il quale si reitera la medesima doglianza, già rigettata dalla Corte di appello con motivazione immune da illogicità manifesta, senza confrontarsi con tale motivazione, risulta manifestamente infondato e generico, e, pertanto, inammissibile.

È inammissibile, invero, il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838-01).

È inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260608-01).

Infine, anche l’ultimo motivo è inammissibile perché del tutto generico.

Ancora una volta con motivazione immune da qualsiasi censura, sotto il profilo logico o giuridico, la Corte di appello ha desunto la responsabilità del ricorrente dal raffronto della sua deposizione testimoniale con quella del teste qualificato di polizia giudiziaria, DDD, che aveva riferito di avere visto sulle scale condominiali il ricorrente mentre parlava con BBB, in quel momento agli arresti domiciliari, circostanza negata dal ricorrente, che, dopo avere affermato di conoscere BBB, riferiva di non essersi intrattenuto a parlare con lui in quella circostanza.

A fronte di questa chiara motivazione, il ricorrente contrappone un argomento fuori tema, essendo evidente, sulla base di quanto ricostruito dalla Corte, si ribadisce, con motivazione non sindacabile in questa sede, che AAA, che conosceva BBB, e che quindi ben sapeva con chi stava parlando nel momento in cui sopraggiungevano i Carabinieri, negando la circostanza, rendeva una dichiarazione divergente rispetto ai fatti da lui percepiti e a lui noti.

In conclusione, il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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