Borseggio: per l’aggravante della destrezza di cui all’art. 625, n. 4, cod. pen. non basta la “mossa fulminea” (Riccardo Radi)

Masked person grabbing a woman's backpack on a crowded city street

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 22966/2026, in tema di furto, ha stabilito che non integra la circostanza aggravante della destrezza la condotta di colui che, approfittando del momentaneo allontanamento della persona offesa, si impossessa in maniera repentina del bene mobile altrui, atteso che la rapidità dell’impossessamento non è da sola espressiva di particolare abilità, astuzia o avvedutezza, né è idonea a eludere la vigilanza della persona offesa.

Nella fattispecie, in cui l’imputato aveva approfittato del momentaneo allontanamento delle persone offese per sottrarre con mossa fulminea uno zaino con un bastone, nel mentre una di esse stava comunque controllando, a distanza, la situazione, la Suprema Corte ha escluso la configurabilità dell’aggravante evidenziando, anche, che l’uso del bastone, per come descritto, costituiva solo un mezzo materiale di apprensione e non un artificio idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la vigilanza delle persone offese.

Secondo il principio affermato da Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, dep. 12/07/2017, Quarticelli, Rv. 270088-01, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste quando l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza e idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res; non è invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.

Il dato decisivo, dunque, non è il mero allontanamento della persona offesa, né la sola rapidità dell’impossessamento, ma l’esistenza di un quid pluris nella condotta dell’agente, tale da superare la vigilanza del detentore mediante abilità, astuzia, avvedutezza o particolare modalità esecutiva.

Nel caso di specie, la difesa ha sostenuto che, secondo la stessa descrizione contenuta nel capo di imputazione e recepita dalla sentenza di primo grado, la condotta si fosse risolta nel mero approfittamento del momentaneo allontanamento delle persone offese, non provocato dall’agente, senza l’impiego di particolari abilità, astuzia o avvedutezza.

La lacuna motivazionale denunciata con il secondo motivo sussiste, poiché la sentenza impugnata, pur intitolando un paragrafo anche alla circostanza di cui all’art. 625, n. 4, cod. pen., sviluppa poi argomentazioni riferite esclusivamente alla recidiva.

Nondimeno, la causa può essere decisa senza rinvio sul punto, perché la stessa contestazione e la ricostruzione recepita dai giudici di merito descrivono una condotta non riconducibile, in diritto, alla destrezza.

La destrezza è stata, infatti, fatta consistere nell’avere l’imputato approfittato del momentaneo allontanamento delle persone offese per sottrarre con “mossa fulminea” lo zaino. Anche la denuncia-querela richiamata dal ricorso riferisce che le persone offese si erano solo leggermente allontanate per bere, mentre una di esse, pur a distanza, continuava a controllare la situazione e vide l’imputato che, mediante un bastone, stava prendendo lo zaino.

La “mossa fulminea” non è, da sola, espressiva di particolari abilità, astuzia o avvedutezza, ma indica soltanto la rapidità dell’impossessamento; l’uso del bastone, per come descritto, costituisce un mezzo materiale di apprensione del bene e non un artificio idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la vigilanza delle persone offese, tanto più che una di esse stava ancora controllando lo zaino e si avvide dell’azione in corso.

Non emergendo, né dalla contestazione né dalle sentenze di merito, ulteriori modalità esecutive suscettibili di integrare il quid pluris richiesto dalle Sezioni Unite, la circostanza aggravante della destrezza deve essere esclusa direttamente in questa sede, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., senza rinvio sul punto.

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