Querela procedibilità: la volontà punitiva desumibile anche dall’allegazione di foto, video o documentazione utile per individuare gli autori del fatto-reato (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 7 con l’ordinanza numero 27807/2026 ha ricordato che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae; ne consegue che la dichiarazione con la quale la persona offesa, all’atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801 – 01; Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Antonelli, Rv. 284616 – 01; contra Sez. 5, n. 17957 del 19/01/2024, Vacaru, Rv. 286451 – 01).

Nel caso in esame, i giudici di merito ritenevano che la volontà si perseguire penalmente gli autori dei reati fosse stata chiaramente espressa dalla persona offesa che si era riservata di costituirsi parte civile.

In relazione ad un reato perseguibile a querela di parte, tenuto conto che l’espressione di volontà di una persona offesa dal reato a che le autorità a ciò preposte perseguano il responsabile dello stesso non richiede l’uso di formule sacramentali e che i casi dubbi vanno, comunque, interpretati alla luce del principio del favor querelae, la volontà di proporre querela è desumibile dalla presentazione di una denuncia accompagnata da foto, video e da documentazione utile per l’individuazione dei soggetti che hanno posto in essere l’azione criminosa che la persona offesa assume di consegnare ai carabinieri “per le indagini del caso”.

Principio affermato dalla cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 10462 del 2025.