Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 27385/2026, 23 giugno/21 luglio 2026, ha ribadito che le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l’inutilizzabilità delle intercettazioni, soltanto quando esse abbiano costituito l’unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità; al contrario, il loro utilizzo è legittimo per avviare l’attività investigativa o per estenderne l’ambito alla ricerca di ulteriori elementi.
Non vi è dubbio che l’art. 203 cod. proc. pen., il quale impone il divieto di utilizzabilità delle informazioni acquisite da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria se provenienti da fonti confidenziali o anonime, ove gli informatori non siano stati interrogati, né assunti a sommarie informazioni, sia applicabile anche a quel peculiare mezzo di ricerca della prova costituito dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali disciplinate dagli artt. 266 e seg. cod. proc. pen. L’art. 267, comma 1-bis, cod. proc. pen., prevede specificamente, nella valutazione dei gravi indizi di reato, l’applicazione dell’art. 203 cit. (Sez. 6, n. 29666 del 31/5/2011, Rv. 250558).
Nell’interpretazione del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma 1-bis e 203, comma 1-bis, cod. proc. pen è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l’inutilizzabilità delle intercettazioni, soltanto quando esse abbiano costituito l’unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità (Sez. 6, n. 42845 del 26/06/2013, Rv. 257295 – 01; Sez. 6, n. 10051 del 3/12/2007, dep. 2008, Rv. 239458 – 01); al contrario, il loro utilizzo è legittimo per avviare l’attività investigativa o per estenderne l’ambito alla ricerca di ulteriori elementi (Sez. 6 n. 26374 del 03/06/2025, Rv. 288440 – 02; Sez. 1, n. 11640 del 14/5/2019, dep. 2020, Rv. 279322).
Tra questi ultimi vanno ricompresi i dati utili per individuare i soggetti da intercettare, sempre che risulti l’elemento obiettivo dell’esistenza del reato e sia indicato il collegamento tra l’indagine in corso e la persona da sottoporre a captazione (Sez. 6, n. 39766 del 15/4/2014, Rv. 260456).
La sanzione della inutilizzabilità, pertanto, non opera quando l’informazione assunta dal confidente anonimo abbia costituito soltanto un dato storico dal quale hanno preso avvio indagini d’iniziativa della polizia giudiziaria, che abbiano portato all’acquisizione di ulteriori elementi valutati ai fini dell’autorizzazione delle disposte intercettazioni.
In definitiva, il ricorso alle fonti confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria, infatti, determina l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche qualora esse rappresentino l’unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità, mentre il loro utilizzo è legittimo per avviare l’attività investigativa o per estenderne l’ambito alla ricerca di ulteriori elementi (Sez. 1, n. 11640 del 14/05/2019, dep. 2020, Rv. 279322 – 01; Sez. 3, n. 1258 del 19/9/2012, dep. 2013, Rv. 254174); sicché, ad esempio, si è ritenuto che il divieto di utilizzazione delle informazioni confidenziali non operi nei casi in cui la fonte anonima si limiti a riferire agli inquirenti il numero dell’utenza utilizzata dall’indagato, già autonomamente attinto da gravi indizi per il reato oggetto del procedimento (Sez. 4, n. 108 del 16/11/2007, dep. 2008, Rv. 238254), ovvero in relazione all’acquisizione degli elementi necessari per individuare i siti ove allocare gli apparati tecnici necessari per l’esecuzione delle operazioni (Sez. 1, n. 33027 del 13/7/2011, Rv. 250816).
