La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 22114/2026, in tema di truffa,ha ricordato che il tempo e il luogo di consumazione del reato, nel caso in cui il profitto sia conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile, coincidono con quelli in cui la persona offesa ha eseguito il versamento del denaro, poiché tale operazione determina contestualmente l’immediata disponibilità della somma in capo all’agente e la definitiva perdita patrimoniale per la vittima.
Fattispecie relativa a truffa cosiddetta a consumazione prolungata, nella quale la Suprema Corte ha ritenuto correttamente radicata la competenza territoriale nel luogo dell’ultimo versamento – effettuato su carta “postepay” semplice – causalmente riconducibile all’unica condotta fraudolenta.
Nel caso in esame, il luogo e il momento della consumazione del reato devono, individuarsi in quelli in cui cessa la situazione di illegittimità ovvero, nel delitto di truffa, allorquando è stato effettuato l’ultimo pagamento causalmente riconducibile alla condotta decettiva (Sez. 2, n. 14414 del 10/04/2026, Buono, Rv. 289776-01; Sez. 2, n. 57287 del 30/11/2017, Trivellini, Rv. 272250-01).
La ricostruzione dei giudici di merito, intangibile in questa sede, ha registrato non solo le due dazioni richiamate dal ricorrente (la prima non andata a buon fine, come detto, e la seconda perfezionatasi mediante accredito su carta Postepay dotata di IBAN e collegata a un conto corrente acceso presso una banca territoriale), ma anche un terzo pagamento, pienamente correlato anch’esso all’iniziale condotta decettiva (saldo delle spese di voltura), totalmente pretermesso nell’atto di impugnazione.
Richiamando una nota classificazione dottrinaria, con il primo effettivo versamento si è avuta la “perfezione” del reato, essendosi verificati tutti i requisiti richiesti dalla fattispecie legale, nel loro contenuto minimo necessario e sufficiente per la sua configurabilità; con il secondo, si è avuta la “consumazione”, avendo il reato già perfetto raggiunto la sua massima gravità concreta.
La consumazione è, pertanto, intervenuta soltanto con l’ultima tranche di pagamento, effettuata con accredito su Postepay “semplice”, in ordine alla quale non si pongono le problematiche in tema di competenza territoriale astrattamente ipotizzabili per le carte suscettibili di ricevere bonifici bancari o accrediti equipollenti (Sez. 2, n. 15091 del 09/04/2026, Rizzi, non mass.; Sez. 2, Ord. n. 14922 del 09/04/2026, Della Patrona, non mass.; Sez. 6, n. 9180 del 16/12/2025, dep. 2026, Carotenuto, non mass.; Sez. 2, n. 25992 del 01/07/2025, Brindisi, Rv. 288325-01).
La Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui, nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su un’ordinaria carta di pagamento ricaricabile, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima (Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020, Onnis, Rv. 279484-01; Sez. 2, n. 14730 del 10/01/2017, Spagnolo, Rv. 269429-01)
