Giudizio abbreviato ed utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee (maliziosamente spintanee) dell’indagato alla polizia giudiziaria, rese presso l’autorità di polizia preposta alle indagini e non sul luogo o nell’immediatezza del fatto (Riccardo Radi)

Man speaking intensely to two police officers in a precinct office.

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 8271/2026 ha esaminato la questione relativa all’utilizzabilità in sede di giudizio abbreviato delle dichiarazioni (nella specie, verbalizzate) rese dal prevenuto alla polizia giudiziaria, in assenza di difensore e in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 cod. proc. pen., non sul luogo del sinistro, bensì presso il Comando di Polizia svolgente le indagini, e non nell’immediatezza dei fatti ma circa 2 ore e 30 minuti dopo.

La Suprema Corte ha ribadito, in tema di giudizio abbreviato, che sono utilizzabili le dichiarazioni spontanee dell’indagato alla polizia giudiziaria, anche nel caso in cui non siano rese sul luogo o nell’immediatezza del fatto, ma presso l’autorità di polizia preposta alle indagini, a condizione che emerga, con chiarezza, che il dichiarante abbia scelto di renderle spontaneamente, in assenza di coercizioni o sollecitazioni delle forze dell’ordine.

In merito deve esplicitarsi il principio governante la materia, già sancito in termini diffusi dalla Suprema Corte e nell’attualità non controverso (non rilevando peraltro nella specie i diversi orientamenti di legittimità in merito alla necessità della verbalizzazione delle spontanee dichiarazioni di cui all’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., ai fini della loro utilizzabilità tranne che in sede dibattimentale).

Sono difatti utilizzabili in sede di giudizio abbreviato le dichiarazioni che l’indagato, in assenza del difensore e in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1, e 64 cod. proc. pen., abbia reso alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche se non nell’immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle spontaneamente, ossia senza alcuna coercizione, induzione o mera sollecitazione, a prescindere dalla volontarietà delle dichiarazioni stesse nonché dall’impulso psichico della condotta del dichiarante e delle motivazioni sottese alle stesse, afferenti alla sfera della valutazione del dichiarato e non della sua utilizzabilità.

Sul punto si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Rv. 280242 – 02, che, in motivazione (come riportato anche nella massima ufficiale), chiarisce come sia irrilevante che si tratti di dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti, nonché Sez. 6, n. 10685 del 19/01/2023, Rv. 284466 – 02.

Quest’ultima, nel riferirsi esplicitamente all’iter logico-giuridico sotteso alla sentenza innanzi citata, ribadisce, come emerge dalla motivazione, anche l’irrilevanza del contesto spazio-temporale del rilascio delle dette dichiarazioni ai fini della loro utilizzabilità ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen.

Si veda altresì Sez. 2, n. 41705 del 28/06/2023, Rv. 285110 – 01, la quale, nel riportare esplicitamente la massima tratta dalla citata Sez. 6, n. 10685 del 2023, non affronta la questione della necessaria propalazione nell’immediatezza dei fatti, irrilevante nella fattispecie alla stessa sottoposta, ma precisa che la spontaneità dev’essere intesa quale assenza di induzione o di sollecitazione e non in termini di volontarietà delle dichiarazioni, nella specie rese da soggetto che assumeva di essersi trovato in stato di «obnubilamento psichico».

Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, i giudici di merito, in ipotesi di c.d. «doppia conforme» e con apparato motivazionale immune da censure in questa sede, in quanto coerente e non manifestamente illogico, si confrontano con le specifiche deduzioni difensive e ritengono le dichiarazioni utilizzabili in quanto spontanee nel senso di cui innanzi, ancorché rese non nel contesto spazio-temporale del sinistro ma 2 ore e 30 minuti dopo e presso il Comando di Polizia svolgente le indagini.

Il G.u.p. fa riferimento al fatto che trattasi di dichiarazioni «rese in conclamata assenza sia di condizioni di coercizione che di forme di sollecitazione».

La Corte territoriale nel trattare lo specifico motivo d’impugnazione e facendo corretta applicazione del principio di cui innanzi, aggiunge altresì che «non vi è ragione di dubitare della spontaneità delle dichiarazioni in questione per il solo fatto che esse siano state rese presso gli uffici di Polizia non essendo in alcun modo dimostrato che il dichiarante abbia subito costrizioni di sorta».

In virtù dell’evidenziata differenza, ai fini di rilievo in questa sede, tra spontaneità e volontarietà, rimane peraltro irrilevante la circostanza per cui le dette dichiarazioni sarebbero intervenute in una fase connotata, in tesi difensiva, da scarsa lucidità del dichiarante (deduzione che, difatti, prospettata in sede d’appello, non è stata concretamente dedotta in ricorso).

Accertata la spontaneità delle dichiarazioni, a nulla rileva infine, in senso contrario, la circostanza evidenziata dal ricorrente per cui nella sintesi delle attività compiute di cui alla seconda pagina dell’annotazione conclusiva di polizia giudiziaria si faccia riferimento, nell’elenco delle fonti degli elementi di prova, a «Sommarie informazioni assunte nell’immediatezza del fatto» dall’indagato.

A riguardo, peraltro, deve aggiungersi che nella descrizione del fatto presente alla quarta pagina della stessa annotazione cui si riferisce il ricorrente vi è invece specifico riferimento alle «spontanee dichiarazioni» di cui al verbale che, effettivamente, le riporta come spontanee dichiarazioni.

Sempre nella detta annotazione si evidenzia peraltro che, terminati i rilievi del sinistro e presso gli uffici del Comando di Polizia, C.C., «in merito all’accaduto forniva spontaneamente la sua versione con dichiarazioni» verbalizzate e poi trascritte nella stessa annotazione.

Lascia un commento