Mancata assunzione di una prova decisiva e deducibilità in cassazione, lo spartiacque dell’articolo 495 comma 2 cpp (Redazione)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza 15878/2026 ha ricordato che il motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., possa essere dedotto solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., e non successivamente sollecitato al giudice dalla parte, sia pure ai sensi dell’art. 507 cod. proc. Pen.

Nel caso di specie le difese hanno dedotto la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. e apparenza o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla mancata rinnovazione istruttoria.

Gli appellanti, infatti, reiterando quanto già chiesto in dibattimento, avevano sollecitato a procedere a ricognizione personale degli odierni imputati da parte di T.A., A.T., che, in primo grado, si erano limitati a confermare l’individuazione fotografica resa di fronte alla polizia giudiziaria, previa esibizione del medesimo album iconografico utilizzato durante le indagini.

La Suprema Corte sottolinea che l’individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell’esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall’attendibilità del teste e della deposizione da questi resa (Sez. 1, n. 39406 del 26/09/2025, O., Rv. 288994-01; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041-01; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Di Stefano, Rv. 262908-01). 250193.

In merito alla dedotta mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva da parte del Tribunale, infine, basti osservare come il motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., possa essere dedotto solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., e non successivamente sollecitato al giudice dalla parte, sia pure ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722-01; Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti, Rv. 269270-01; Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, Muraca, Rv. 254974-01).

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