Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 393/2025 ha ricordato che il divieto di cui all’art. 48 cdf non riguarda la corrispondenza “riservata” prodotta, a fini difensivi, in sede disciplinare.
Nel caso in esame il CNF ha evidenziato che non privo di significato risulta poi il contenuto della corrispondenza riservata con la collega di controparte, correttamente non prodotta in causa dalla ricorrente ma offerta allo scrutinio del Giudice della disciplina, che evidenzia come la prospettazione difensiva di una sostanziale “non definitività” dell’accordo in questione, non fosse frutto di fantasia dell’ incolpata ma una ragionevole interpretazione dello stesso parametrata allo svolgimento della sessione fra le parti ed i rispettivi legali in cui è stato anche firmato l’accordo in predicato, sessione poi interrotta per le ragioni personali confermate dai testi escussi.
Nota
Analogamente, cfr. pure:
- CNF parere n. 15/2011, secondo cui la corrispondenza “riservata” avente contenuto di rilievo penale può essere prodotta e fatta valere in sede penale e risarcitoria civile.
- CNF parere n. 21/2025, secondo cui la corrispondenza “riservata” avente contenuto di rilievo deontologico può essere prodotta e fatta valere in sede disciplinare.
- CNF parere n. 23/2025, secondo cui il divieto deontologico di cui all’art. 48 cdf non opera nel caso in cui la consegna della corrispondenza “riservata” sia richiesta dall’autorità giudiziaria o da eventuali soggetti delegati alla attività di indagine su fatti oggetto della corrispondenza stessa, anche al fine di evitare eventuali conseguenze penali derivanti dalla mancata collaborazione.
