L’avvocato avvisato del fermo di un suo assistito chiede diligentemente gli atti alla cancelleria il sabato per preparare la difesa per l’udienza di convalida fissata il lunedì, naturalmente gli atti non vengono inviati, l’inadempimento avrà delle conseguenze?
La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 8185/2026, in tema di fermo di indiziato di delitto di omicidio, ha stabilito che il mancato invio di copia degli atti al difensore del fermato non è causa di nullità ove, prima dell’udienza di convalida, venga concesso al difensore un termine congruo per la consultazione del fascicolo delle indagini preliminari.
Fattispecie relativa a richiesta di copia degli atti formulata dal difensore il sabato pomeriggio, in orario in cui la cancelleria non era più aperta al pubblico, nella quale la Suprema Corte ha ritenuto che il termine di quindici minuti per la consultazione del fascicolo, concesso dal giudice prima dell’udienza di convalida del lunedì mattina, e l’interlocuzione con l’assistito avessero garantito al difensore la partecipazione informata all’udienza.
Nel caso esaminato la difesa aveva debitamente richiesto gli atti alle ore 14.06 di sabato 9 agosto per l’udienza di convalida del lunedì, l’inadempienza avrebbe compromesso il diritto di difesa e che non sarebbe stata sanata con la concessione di un termine di soli 15 minuti per la consultazione del fascicolo la mattina del lunedì.
La doglianza è infondata.
Il termine accordato alla difesa per avere contezza del fascicolo, seppure contenuto, è stato comunque sufficiente a garantire la partecipazione informata del difensore all’udienza.
Lo stesso, infatti, come pure in precedenza indicato, ha avuto la notifica in tempo utile per acquisire le informazioni necessarie, anche interloquendo con il proprio assistito (Sez. 5, n. 11977 del 27/11/2017, dep. 2018, Allegrini, Rv. 272660 – 01; Sez. 6, n. 6672 del 18/12/2009, dep. 2010, Fadda, Rv. 246078 – 01).
Senza che, data la tipicità della tempistica del rito, possa assumere rilievo il mancato invio degli atti, peraltro richiesti in orario in cui l’ufficio della cancelleria non era aperto al pubblico.
