Procedimento di sorveglianza: non valida la nomina del difensore di fiducia intervenuta nella fase di cognizione o in quella esecutiva o in una diversa procedura di sorveglianza (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 6765/2026, 10 dicembre 2025/19 febbraio 2026, ha chiarito che nel procedimento di sorveglianza non produce effetti la nomina del difensore di fiducia intervenuta nella fase di cognizione, o in quella esecutiva, o in altra e diversa procedura che abbia già interessato il medesimo detenuto innanzi alla magistratura di sorveglianza.

Il caso in esame ha avuto ad oggetto una fattispecie relativa ad opposizione avverso decreto di espulsione dello straniero emesso a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286.

Il collegio decidente ha ritenuto che correttamente il provvedimento fosse stato notificato al difensore di ufficio nominato ai sensi dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., pur avendo il detenuto già nominato il difensore di fiducia in precedenti procedimenti instaurati innanzi al magistrato di sorveglianza per la concessione di un permesso premio, di una misura alternativa e della liberazione anticipata.

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