La Cassazione penale sezione 7 con l’ordinanza numero 11941/2026, in tema di giuochi d’azzardo, ha ricordato che la nozione di “poste rilevanti” da valutare ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante di cui all’art. 719, primo comma n. 3, cod. pen. deve essere ricostruita avendo riguardo alle somme complessivamente impegnate da tutti i giocatori, atteso il dettato letterale della disposizione che correla la valutazione della “rilevanza” alle “poste impegnate nel giuoco”.
Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva affermato la sussistenza dell’aggravante sulla base della della somma complessiva rinvenuta sui tavoli da gioco, pari a 6.450,00 euro.
