Pubblico Ministero e inappellabilità sentenze di proscioglimento alla Consulta (Redazione)

La legge Nordio n. 114 del 2024 sarà prossimamente sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale.

La Corte di appello di Milano, in data 8 aprile 2026, con ordinanza (allegata al post) ha dichiarato: “non manifestamente infondati i dubbi di compatibilità dell’art. 593, co. 2, cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 2, co. 1, lett. p), della L. 9 agosto 2024, n. 114, con i principi di uguaglianza e ragionevolezza, entrambi previsti dall’art. 3 della Costituzione.

Quanto al principio di eguaglianza, si osserva che consentire all’imputato – come attualmente previsto – di proporre appello nei confronti delle sentenze di condanna senza concedere al pubblico ministero lo speculare potere di appellare contro le sentenze di proscioglimento significa porre l’imputato in una posizione di evidente favore nei confronti degli altri componenti la collettività; questi ultimi vedono fortemente limitato, in tal modo, il diritto-dovere del pubblico ministero di esercitare l’azione penale, che tutela i loro interessi.

A ciò si aggiunga che la disposizione in esame accorda al pubblico ministero un trattamento palesemente deteriore non solo rispetto all’imputato, ma anche rispetto alla parte civile, la quale conserva in base all’art. 576 cod. proc. pen. il potere di appellare, ancorché ai soli effetti della responsabilità civile, le sentenze di proscioglimento.

La disposizione in scrutinio si prospetta altresì in contrasto con il principio di ragionevolezza. Alla luce delle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti – se pure il potere impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dell’obbligo di esercizio dell’azione penale – una asimmetria tra accusa e difesa, su tale versante, sarebbe compatibile con il principio di parità delle parti solo ove contenuta nei limiti della ragionevolezza, in rapporto ad esigenze di tutela di interessi di rilievo costituzionale.

Al riguardo, la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittime le disposizioni che non consentono al pubblico ministero di proporre appello, sia in via principale che in via incidentale, avverso le sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizio abbreviato (artt. 443, comma 3, e 595 cod. proc. pen.), valorizzando, a tal fine, le peculiari caratteristiche di detto rito alternativo, ma ha sancito l’incostituzionalità dell’art. 593 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che aveva escluso che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2 del medesimo codice, in caso di decisività della nuova prova, rilevando come la disposizione allora censurata avesse, tra l’altro, determinato una intrinseca incoerenza del sistema, atteso che, per effetto di detta norma, mentre il pubblico ministero totalmente soccombente in primo grado sarebbe rimasto privo del potere di proporre appello, detto potere sarebbe stato invece conservato dall’organo dell’accusa nel caso di soccombenza solo parziale, sia in senso “qualitativo” (sentenza di condanna con mutamento del titolo del reato o con esclusione di circostanze aggravanti), sia anche in senso meramente “quantitativo” (sentenza di condanna a pena ritenuta non congrua).

Ebbene, la novella oggi in scrutinio ripristina quell’incongruenza che la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittima con la sentenza 24 gennaio 2007, n. 26, giacché nel vigore dell’attuale disciplina al pubblico ministero è interdetto l’appello avverso le sentenze di proscioglimento, in relazione alle quali è totalmente soccombente, e non avverso quelle che escludano talune circostanze aggravanti ovvero irroghino una pena inferiore a quella richiesta, implicanti una soccombenza soltanto parziale.

La violazione del principio di uguaglianza si profila altresì in considerazione del fatto che non appare giustificato il differente regime di impugnazione avverso le sentenze di proscioglimento da un reato a citazione diretta a giudizio emesse all’esito dell’udienza predibattimentale ai sensi dell’art. 554 ter cod. proc. pen., e quelle di proscioglimento dalla medesima categoria di reati, emesse nel corso o all’esito del dibattimento: invero, se per le prime l’appello del pubblico ministero è ancora consentito dall’art. 554 quater cod. proc. pen., che non è stato modificato dalla L. 9 agosto 2024, n. 114, per le seconde lo stesso è precluso dal novellato art. 593 comma 2 cod. proc. pen..

Non giustifica tale differente disciplina – a giudizio di questa Corte rimettente – la diversità degli atti utilizzabili dal giudice nel corso dell’udienza predibattimentale, comprensivi anche di quelli contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, rispetto a quelli a disposizione del giudice del dibattimento, atteso che la pronuncia della sentenza dibattimentale di non doversi procedere può essere da quest’ultimo assunta – come avvenuto nel presente giudizio – anche esaurita la fase degli atti introduttivi al dibattimento, ma prima e senza che l’istruttoria sia stata espletata”.

… questione di legittimità costituzionale in relazione all’articolo 593, co. 2, cod. proc. pen., come
sostituito dall’art. 2, co. 1, lett. p), della L. 9 agosto 2024, n. 114 per violazione degli articoli 3, 24, 111 e 112 Cost.;

Parola alla Consulta.

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