Guida in stato di ebbrezza e la nozione di “appartenenza” ai fini della confisca e della sospensione della patente “raddoppiata” (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 12894/2026 ha esaminato la questione riguardante la corretta interpretazione della nozione di “appartenenza” del veicolo rilevante ai sensi dell’art. 186, comma 2, lettera c), cod. strada.

La disposizione prevede che la durata della sospensione della patente di guida sia raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.

La medesima norma stabilisce che con la sentenza di condanna o di patteggiamento sia sempre disposta la confisca del veicolo, salvo che questo appartenga a persona estranea al reato.

La cassazione ha più volte affermato che la nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato non va intesa come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali (Sez. 4, n. 3311 del 02/12/2016, dep. 2017, Rv. 268882; Sez. 4, n. 36425 del 29/03/2013, Rv. 256762; Sez. 4, n. 20610 del 26/02/2010, Rv. 247326).

In altri termini, “appartenenza” è sinonimo di utilizzazione uti dominus della cosa, ossia di esercizio sulla stessa, in maniera non occasionale, di poteri effettivi e concreti corrispondenti a quelli tipici del proprietario.

Non integra la nozione di appartenenza a persona estranea al reato la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare l’illecito, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l’intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l’autore dell’illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene (Sez. 2, n. 13360 del 03/02/2011, Rv. 249885; Sez. 2, n. 29495 del 10/06/2009, Rv. 244435).

Nel caso in esame, il capo di imputazione indicava espressamente che il veicolo Citroen Jumper era di proprietà altrui, precisamente della società F. s.r.l.s., presso la quale l’imputata prestava attività lavorativa.

Il difensore aveva sollevato nell’istanza di opposizione al decreto penale la questione dell’appartenenza del veicolo, sostenendo che l’imputata aveva una detenzione non occasionale ma continuativa del furgone per esigenze lavorative.

Il giudicante, tuttavia, ha affermato che doveva disporsi un periodo di sospensione della patente della durata di anni uno, salva riduzione alla metà in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità, senza disporre la confisca del furgone, obbligatoria ove avesse ritenuto che il veicolo apparteneva di fatto all’imputata.

Dunque, dalla decisione si ricava la conferma della contestazione in cui era indicato il veicolo come di proprietà altrui, desumibile dalla esclusione della confisca dello stesso mezzo.

Tuttavia, il giudice ha applicato la sanzione della sospensione della patente di guida in misura errata, avendola determinata nel minimo di un anno, senza procedere al previsto raddoppio. Invero, l’art. 186, comma 2, lettera c), cod. strada, prevede che all’accertamento del reato consegua in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e che, se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione sia raddoppiata.

Ciò impone l’annullamento della sentenza impugnata su questo punto

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