Querela e mancata identificazione della persona che la presenta (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 12880/2026 ha ribadito che la mancata identificazione, da parte dell’autoritĂ  ricevente, del soggetto che presenta la querela non determina l’invaliditĂ  dell’atto allorchĂ© ne risulti comunque accertata la sicura provenienza (v., ex multis, Sez. 4, n. 5446 del 23/01/2019, Sasso, Rv. 274979 – 01.

Nel caso di specie, la provenienza dell’atto di querela era stata accertata per il tramite della avvenuta costituzione del querelante come parte civile; v. anche, in tema, Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255584 – 01, che ha statuito che la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l’invaliditĂ  dell’atto allorchĂ© ne risulti accertata la sicura provenienza).

La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del suddetto principio osservando che “pur risultando la querela soltanto sottoscritta dalla persona offesa, e non anche autenticata secondo le modalità previste nell’art. 39 disp. att. c.p.p. … tuttavia, plurimi sono, nella specie, gli elementi da cui è possibile inferire la certezza della provenienza della querela dalla persona offesa C.F., tutti individuati dal primo giudice, tra gli altri, la costituzione di parte civile nel presente procedimento e la comparizione personale dinanzi al tribunale per rendere testimonianza”.