La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 12880/2026 ha ribadito che la mancata identificazione, da parte dell’autorità ricevente, del soggetto che presenta la querela non determina l’invalidità dell’atto allorché ne risulti comunque accertata la sicura provenienza (v., ex multis, Sez. 4, n. 5446 del 23/01/2019, Sasso, Rv. 274979 – 01.
Nel caso di specie, la provenienza dell’atto di querela era stata accertata per il tramite della avvenuta costituzione del querelante come parte civile; v. anche, in tema, Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255584 – 01, che ha statuito che la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l’invalidità dell’atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza).
La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del suddetto principio osservando che “pur risultando la querela soltanto sottoscritta dalla persona offesa, e non anche autenticata secondo le modalità previste nell’art. 39 disp. att. c.p.p. … tuttavia, plurimi sono, nella specie, gli elementi da cui è possibile inferire la certezza della provenienza della querela dalla persona offesa C.F., tutti individuati dal primo giudice, tra gli altri, la costituzione di parte civile nel presente procedimento e la comparizione personale dinanzi al tribunale per rendere testimonianza”.
