La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 1322/2026 ha stabilito che il delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall’art. 512-bis cod. pen. è configurabile anche nel caso in cui, al fine di eludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, vengano acquistate di fatto le quote di una società commerciale o di servizi già operativa, lasciandone immutata la titolarità formale in capo a terzi che così vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 512 bis
Massime precedenti Conformi: N. 23131 del 2011 Rv. 250561-01, N. 2080 del 2019 Rv. 274963 01
