Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 10742/2026, 4/18 marzo 2026, ha ribadito e condiviso il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le immagini di videoregistrazioni riprese dalla PG dalla pubblica strada mediante un apparecchio collocato all’esterno della abitazione non configurano un’indebita intrusione nei luoghi in cui si svolge la vita privata e pertanto non necessitano di una autorizzazione del giudice.
È stato da tempo affermato che sono legittime e pertanto utilizzabili le videoregistrazioni dell’ingresso, del piazzale di accesso e dei balconi di un immobile, eseguite dalla polizia giudiziaria dalla pubblica strada, mediante apparecchio collocato all’esterno dell’edificio stesso, non configurando esse un’indebita intrusione né nell’altrui privata dimora, né nell’altrui domicilio (Sez. 2, n. 24211 del 15/05/2013, Rv. 255709 – 01). In tema di videoregistrazioni, costituiscono comportamenti “comunicativi”, intercettabili solo previo provvedimento di autorizzazione dell’autorità giudiziaria, quelli finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensiero mediante la parola, i gesti, le espressioni fisiognomiche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo, mentre sono comportamenti “non comunicativi”, utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva dell’autorità giudiziaria se ripresi in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, tutti quelli, diversi dai primi, che rappresentano la mera presenza di cose o persone ed i loro movimenti, senza alcun nesso funzionale con l’attività di scambio o trasmissione di messaggi tra più soggetti. (Sez. 3, n. 15206 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279067 – 02).
