Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 10742/2026, 4/18 marzo 2026, ha ribadito, condividendolo, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale la mancata trasmissione al tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza al GIP non determina la perdita di efficacia della misura ma, eventualmente, solo l’inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione, qualora i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19101 del 07/03/2013, Rv. 255117 – 01; Sez. 1, n. 7350 del 28/01/2008, Rv. 239139 – 01).
Il collegio ha peraltro osservato che la mancata allegazione, da parte del PM, dei relativi decreti autorizzativi non solo non determina l’inefficacia della misura ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., ma neppure l’inutilizzabilità delle captazioni, che consegue, invece, alla loro eventuale mancata acquisizione a garanzia del diritto di difesa della parte che ne abbia fatto richiesta ai fini del controllo circa la loro sussistenza e legittima adozione. (Sez. 4, n. 26297 del 15/05/2024, Rv. 286817 – 01).
