Legittimo impedimento imputato: deve essere valutato non solo nell’ottica della capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi attivamente per esercitare il diritto di difesa (Riccardo Radi)

La cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 12052 depositata il 30  marzo 2026 ha ricordato che Il giudice, nel disattendere un certificato medico, deve attenersi alla natura dell’infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l’assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l’imputato.

Nel caso in esame la corte di merito ha ritenuto che una “gastroenterite acuta con febbre” non era idonea a comprovare un assoluto impedimento a comparire dell’imputato.

La Corte territoriale – legittimamente e tempestivamente investita della questione da parte della difesa che con il primo motivo di appello aveva impugnato l’ordinanza di rigetto di differimento dell’udienza – ha confermato la statuizione osservando che la certificazione medica compiegata all’istanza di rinvio attestava un “generico stato febbrile”, non integrante “un legittimo ed insormontabile impedimento”.

Tanto premesso, occorre ricordare che l’impedimento a comparire dell’imputato, idoneo a giustificare un rinvio d’udienza, deve possedere i caratteri dell’assolutezza e deve essere effettivo, legittimo nonché riferibile ad una situazione non dominabile dall’imputato medesimo e a lui non ascrivibile; l’impedimento addotto deve essere valutato non solo nell’ottica della capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi attivamente per esercitare il diritto di difesa (Sez. 5, n. 12056 del 20/01/2021, Profeta, Rv. 281022; Sez. 3 n. 11460 del 05/12/2028-dep. 2029, Salvucci, Rv. 275184).

Il giudice, nel disattendere un certificato medico, «deve attenersi alla natura dell’infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l’assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l’imputato» (Sez. U, n. 36635 del 27/09/2005, Gagliardi, Rv. 231810; Sez. 2, n. 12948 del 05/03/2004, Valentini, Rv. 228637; Sez. 5 n. 21829 del 17/05/2022, Calderoli, Rv. 283127).

Tanto premesso, va in primo luogo osservato che l’istanza di differimento non poteva considerarsi tardiva in quanto trasmessa al giudice monocratico il 3 giugno 2024 e, dunque, lo stesso giorno (precedente all’udienza fissata) in cui il medico aveva redatto il certificato di diagnosi e di durata della malattia.

Quanto al merito, entrambi i giudici di cognizione hanno ritenuto non assoluta l’impossibilità a comparire omettendo, tuttavia, il necessario adeguato supporto argomentativo.

Ed invero, non è stato disposto dal Tribunale alcun approfondimento che era utilmente demandabile a struttura pubblica per verificare le concrete condizioni dell’imputato; neppure è stato spiegato dai giudici di primo e secondo grado in base a quali valutazioni tecniche o massime di esperienza fosse possibile superare il giudizio valutativo espresso nel referto in questione che attestava non un “generico stato febbrile” – come riduttivamente affermato dalla Corte di appello (pag. 4 della sentenza impugnata) – bensi una patologia di gastroenterite acuta associata a febbre con necessità di riposo e cure, in atto nel momento in cui l’imputato avrebbe dovuto rendere esame e, dunque fronteggiare un incombente connotato non solo dalla sola presenza fisica in udienza ma anche, all’evidenza, da peculiare partecipazione attiva

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