La Corte Costituzionale si pronuncia sul reato di rapina impropria (Redazione)

Non è irragionevole l’articolo 628, secondo comma, del codice penale, che configura la fattispecie della rapina impropria, nella parte in cui, diversamente da quanto stabilito nel primo comma per la rapina propria, non esige, ai fini della consumazione del reato, l’impossessamento della cosa altrui.

Con la sentenza numero 45, depositata oggi, (allegata al post) la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 628, secondo comma, del codice penale, sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione.

La Corte ha evidenziato che le due forme di rapina, sottoposte all’identico trattamento sanzionatorio, sono accomunate dall’elemento essenziale dell’utilizzo della violenza o minaccia in un contesto di aggressione patrimoniale, non dal grado di attuazione dell’aggressione medesima.

Nella rapina impropria, del resto, l’impossessamento può non concretizzarsi affatto, sia per scelta dell’agente, che usi violenza o minaccia al solo scopo di garantirsi l’impunità, sia per intervento di terzi, che ne impediscano la realizzazione, evenienze queste in cui si è in presenza di rapina impropria consumata. Il tentativo di rapina impropria è invece configurabile, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, qualora l’agente, subito dopo avere compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia.

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