Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 8566/2026, 22 gennaio/4 marzo 2026, ha riaffermato che sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite attraverso l’utilizzo di un c.d. “server di transito”, nel quale i dati informatici captati confluiscono per essere traslati agli impianti installati nei locali della Procura della Repubblica senza alcuna possibilità di immagazzinamento o riutilizzo e venendo successivamente cancellati in automatico, giacché in tal caso la registrazione delle operazioni, unico segmento del più complesso procedimento di intercettazione a dover essere effettuato, pena inutilizzabilità, nei locali della Procura della Repubblica, si svolge in tale sede (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Rv. 288800-04; Sez. 6, n. 10611 del 24/10/2023, Rv. 286167-01).
Su questo tema occorre richiamare quanto già affermato dalla Suprema Corte allorché ha chiarito che “l’art. 268, comma 1, cod. proc. pen. attribuisce precipua rilevanza alla registrazione delle operazioni di intercettazione, stabilendo che «le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale» e precisando, al successivo comma 3, che le operazioni di registrazione «possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica».
Tale ultima disposizione si riferisce, cioè, soltanto allo specifico segmento della registrazione; la precedente fase di captazione, infatti, non può che effettuarsi fuori dagli uffici della Procura; i files vocali sono immagazzinati in memorie informatiche centralizzate e lo scaricamento dei dati sui supporti è un segmento dell’intercettazione autonomo rispetto alla registrazione, che consiste nella immissione dei dati nella memoria informatica centralizzata (server) che si trova nei locali della Procura della Repubblica a ciò destinati (Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395-01).
Anche le successive attività di ascolto, verbalizzazione o eventuale riproduzione dei dati registrati, possono essere eseguite altrove (cd. remotizzazione) (Sez. 5, n. 1781 del 28/10/2021, dep. 2022, Rv. 282427-01; Sez. 6, n. 47504 del 17/11/2015, Rv. 265753-01, Sez. 6, n. 8562 del 05/12/2024, dep. 2025, n.m.).
