La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 10970 depositata il 23 marzo 2026 ha affermato che, ai fini della riparazione per l’ingiusta detenzione, assume rilievo anche il ritardo, ingiustificato e di durata significativa, nell’adozione del provvedimento di scarcerazione e di applicazione del regime della detenzione domiciliare, in quanto sussiste un’evidente differenza qualitativa tra l’esecuzione della pena all’interno od all’esterno di un istituto penitenziario, incidendo la stessa in maniera diversa sulla libertà personale del condannato.
Nel caso esaminato bisogna valutare il periodo di tempo che va dal 25/07/2023 – data nella quale il difensore aveva avanzato istanza con la quale chiedeva il ripristino della detenzione domiciliare – al 04/08/2023, giorno in cui veniva ripristinata la detenzione domiciliare. Rispetto a detto intervallo temporale, la difesa denuncia la carcerazione subita in eccedenza in conseguenza del tempo intercorso fra la data in cui è stata avanzata l’istanza di ripristino della detenzione domiciliare e la data in cui detto provvedimento è stato effettivamente assunto.
Trattasi di un lasso di tempo che può aver rilievo ai fini della riparazione, potendo determinare l’ingiustizia della detenzione sofferta in tale periodo, qualora il provvedimento sia stato adottato con ritardo, ingiustificato e significativo, ad esempio, in assenza di esigenze istruttorie o della necessità di acquisizione di atti. In buona sostanza, l’ingiustizia della detenzione che determina il diritto alla riparazione deve ritenersi configurabile anche nel caso in cui vi sia un ingiustificato e significativo ritardo da parte dell’autorità giudiziaria nella adozione di una decisione che determina la scarcerazione, ovvero un ritardo, imputabile eventualmente anche al personale di cancelleria e segreteria, nella esecuzione del provvedimento di scarcerazione, posto che anche in tali casi si determina una illegittimità sopravvenuta dell’ordine di esecuzione originario (Sez. 4, n. 10671 del 13/12/2023, dep. 2024, Ministero Economia e Finanze, n. m.).
Le considerazioni svolte, valgono anche nel caso oggetto del presente procedimento, dovendo equipararsi all’ingiustificato ritardo nell’esecuzione dell’ordine di scarcerazione (Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016, Pittau, Rv. 268617 – 01; Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv. 259210 – 01) l’ingiustificato ritardo nell’adozione del provvedimento di scarcerazione, tenuto conto dell’identità di ratio. Invero, tra l’esecuzione di una pena “fuori” o “dentro” il carcere vi è una “differenza radicale: qualitativa, prima ancora che quantitativa” (Corte cost. n. 32 del 12/02/2020), perché è profondamente diversa l’incidenza della pena sulla libertà personale.
Dunque, la questione non può essere ridotta ad una diversità delle modalità esecutive della pena, venendo in gioco una vera e propria trasformazione della natura della pena e dei suoi concreti effetti sulla libertà del condannato: la pena da scontare in carcere costituisce un aliud rispetto a quella da scontare presso il domicilio, sostanziali e profonde essendo le differenze in punto di afflittività, anche in considerazione della dettagliata disciplina che caratterizza l’istituzione penitenziaria e che coinvolge pressoché ogni aspetto della vita del detenuto.
In altri termini, le differenze tra la detenzione intramuraria e quella domiciliare incidono significativamente sul grado di privazione della libertà personale del condannato, avendo la seconda una portata limitativa assai più contenuta, con la conseguenza che tale diversità estrinseca i suoi effetti in tema di riparazione per ingiusta detenzione.
Nel caso che si sta scrutinando, la motivazione sul punto del denunciato ritardo nella decisione da parte del Magistrato di sorveglianza – rilevante, come si è visto, ai fini della riparazione – è del tutto carente, trattandosi di un aspetto non preso in considerazione dalla Corte territoriale, per cui si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Perugia, alla quale spetterà il compito di valutare se vi sia stato o meno ingiustificato e significativo ritardo nell’adozione della decisione che ha determinato l’uscita del ricorrente dall’istituto di pena. Al giudice di rinvio deve essere demandata anche la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
