Furto e verbale contenente le dichiarazioni rese dall’imputato ai tecnici dell’Enel: natura giuridica e utilizzabilità (Redazione)

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 1701/2026, in tema di furto di energia elettrica, ha ricordato che i verbali redatti dai tecnici dell’Enel, deputati ai controlli dei consumi, contenenti le dichiarazioni rese dall’imputato al momento della verifica, costituiscono documenti utilizzabili in giudizio ai sensi dell’art. 234 comma 1, cod. proc. pen., in quanto i dipendenti dell’Ente rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio e non di agenti di polizia giudiziaria, ferma restando l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto inutilizzabile il verbale redatto dai tecnici dell’Enel nella parte contenente le dichiarazioni dell’imputato rese alla presenza anche dei Carabinieri quando erano già emersi indizi di reità a suo carico.

La cassazione rileva che i verbali redatti dagli operatori dell’Ente nell’ambito dei sopralluoghi eseguiti allo scopo di accertare l’anomalia dei consumi dei contatori dell’energia elettrica non costituiscono atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria a cui si riferisce l’art. 431 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., ma sono annoverabili nella categoria dei documenti “che rappresentano fatti, persone o cose”, di cui all’art. 234 comma 1 cod. proc. pen.; più precisamente, si tratta di verbali di verifica che rientrano nella categoria degli atti redatti da pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio equiparati ai primi nella formazione di atti dotati di fede privilegiata, che dunque fanno «piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti» (art. 2700 cod. civ.).

In linea di principio, dunque, si deve affermare che i tecnici dell’Enel, deputati ai controlli dei consumi di energia elettrica ai sensi degli artt. 18 e 58 comma 5 del D. Lgs. n. 504 del 1995, non sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, né sono dotati dei relativi poteri ai sensi dell’art. 57, comma 3 cod. proc. pen. (a differenza degli ispettori del lavoro a cui si riferisce la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 45477 del 2001, Raineri, Rv. 220291, i quali sono tenuti, nel contesto delle attività ispettive di cui all’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., ad osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova “quando…emergano indizi di reato”) e le dichiarazioni contenute nel documento coincidono con “il fatto rappresentato” nel documento stesso, perché il fatto “è una dichiarazione di scienza proveniente dall’uomo”, fermo restando l’obbligo per il giudice penale di “distinguere tra contenente e contenuto, ossia tra il documento e la dichiarazione in esso contenuta” (Sez. 3, n. 2784 del 20/12/2023, G., Rv. 285742); sicchè, «la circostanza che un atto sia formato con il concorso di person(a) che, successivamente, sia chiamata a rendere dichiarazioni nel processo (come imputati, testimoni o in altra veste) non esclude la natura di documento dell’atto medesimo e non produce effetti sulla sua utilizzabilità in giudizio, salvo l’obbligo per il giudice di verificarne l’attendibilità con particolare rigore, qualora i contenuti del documento possono essere stati falsati in vista delle possibili conseguenze» (così Sez. 3, n. 2784 del 20/12/2023, cit., che richiama sul punto Sez. 4, n. 28132 del 09/03/2001, Barese, Rv. 219805). Orbene, la consultazione degli atti processuali — possibile in virtù della natura in rito della questione posta con il ricorso (cfr. Sez. U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) – ha consentito alla cassazione di registrare che i verbali dei verificatori dell’Enel danno conto delle dichiarazioni rese dall’imputato P.U., che – “invitato ad esporre eventuale osservazioni” – si è assunto la responsabilità delle manomissioni operate sui contatori dell’energia elettrica dei due appartamenti, l’uno della abitazione sua e della moglie, l’altro dei genitori.

La documentazione, come quella analoga, relativa all’altro alloggio, è stata acquisita al fascicolo del dibattimento su richiesta del pubblico ministero, che pure ha inteso sottolineare l’inutilizzabilità dei suoi contenuti dichiarativi.

E può convenirsi nel caso di specie con la puntualizzazione, dal momento che, come precisato nella motivazione della sentenza impugnata, il sopralluogo è stato eseguito alla presenza dei Carabinieri, che sono ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, tenuti a rispettare la disciplina delle garanzie difensive una volta emersi indizi di un fatto apprezzabile come reato, ed è dato pacifico che il ricorrente abbia reso quelle dichiarazioni quando la sottrazione dell’energia elettrica era già stata appurata dai tecnici dell’Ente.

Sotto quest’ultimo aspetto, in definitiva, colgono nel segno le censure difensive – sia pure, per quanto or ora si dirà, limitatamente alla fase dell’accertamento della manipolazione dei congegni del contatore di via Nigri, quello che serviva la casa dei genitori – poiché sarebbe stato obbligo della polizia giudiziaria, una volta emersi tali indizi, dare applicazione alle regole di garanzia di cui agli artt. 220 disp. att. cod. proc. pen. (se non addirittura dell’art. 348 cod. proc. pen.), 63, 349,161 e 350 cod. proc. pen., con la pedissequa insorgenza ed operatività dei limiti legali della prova tipici del contraddittorio dibattimentale.

Le dichiarazioni trasfuse nel citato verbale, pertanto, potrebbero a tutto concedere essere assimilate alle dichiarazioni spontaneamente rese dall’indagato a norma dell’art. 350, comma 7 cod. proc. pen., inutilizzabili in dibattimento se non per le contestazioni di cui all’art. 503 comma 3 cod. proc. pen.

Massime precedenti Difformi: N. 36940 del 2024 Rv. 287064-01 Massime precedenti Vedi: N. 45253 del 2021 Rv. 282286-01, N. 2784 del 2024 Rv. 285742-01, N. 7566 del 2020 Rv. 278581-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 45477 del 2001 Rv. 220291-01

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