La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 11612/2026 ha preso in esame due interessanti questioni in tema di richiesta di rimessione in termini (conoscenza a seguito iscrizione nel casellario e regolarità della notifica mediante compiuta giacenza), per ribadire che in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ove l’istante abbia adempiuto al proprio onere di mera allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato e non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione.
La Suprema Corte premette che è infondato l’assunto, della corte di merito, secondo il quale la richiesta di rimessione in termini sarebbe tardiva, sul presupposto che il termine iniziale andrebbe calcolato partendo dall’epoca di iscrizione del decreto penale di condanna nel casellario giudiziale (8.9.2023) e non già dal momento in cui il ricorrente assume di averne avuto consapevolezza (all’esito della sentenza di condanna emessa il 17/9/2025 nella quale si dava atto del precedente). Invero, il mero inserimento del decreto penale nel certificato dei carichi pendenti è un dato di per sé non dirimente, in assenza di elementi sulla cui base affermare che l’imputato ha avuto cognizione del suddetto inserimento.
È del tutto verosimile e, in ogni caso, non smentito da alcun elemento di segno contrario, che il ricorrente abbia effettivamente avuto consapevolezza di esser stato destinatario di un decreto penale solo nel momento in cui tale dato è stato inserito nella sentenza di condanna resa nei suoi confronti in diverso procedimento.
Nel merito, il ricorso è fondato, dovendosi sottolineare come, nel caso di specie, la notifica effettuata mediante compiuta giacenza non può ritenersi correttamente eseguita.
La notifica, infatti, è stata tentata una prima volta presso la residenza per poi essere rinnovata presso il domicilio fiscale, ove il destinatario non era ugualmente rinvenuto, sicchè si procedeva al deposito presso l’ufficio postale, con avviso affiso alla porta del domicilio e invio di raccomandata. Invero, la procedura descritta dall’art. 157, comma 8, cod. proc. pen. presuppone che sia certo il luogo ove l’imputato risiede, ovvero quello in cui svolge attività lavorativa, posto che presso tali luoghi va affisso l’avviso di deposito e inviata la raccomandata con l’avviso di ricevimento.
La ratio della norma è chiaramente quella di consentire modalità di notifica che non presuppongono il contatto diretto con il destinatario dell’atto a condizione che siano certi i luoghi ove questi abitualmente risiede o svolge attività lavorativa, essendo questi i presupposti in fatto che forniscono garanzia di conoscibilità dell’avviso di deposito.
Nel caso di specie, la notifica ai sensi dell’art. 157, comma 8, cod. proc. pen. è stata eseguita non già presso la residenza anagrafica (ove il primo tentativo era risultato vano), bensì presso il diverso domicilio fiscale dell’imputato, accertato mediante consultazione del sito dell’Agenzia delle Entrate.
La nozione di “domicilio fiscale” è dettata dall’art. 58 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (TUIR), in base al quale agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi, le persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte, senza che ciò comporti necessariamente la coincidenza del domicilio fiscale con il luogo di effettiva dimora, tanto più che la specificazione dell’indirizzo di residenza deve essere indicato dal contribuente in atti, denunce e dichiarazioni presentate agli uffici finanziari solo ove espressamente richiesto (così art. 58, comma 3).
Il domicilio fiscale, in base al citato art.58, funge essenzialmente da criterio regolatore della competenza territoriale degli uffici finanziari (ex multis Cass.civ., sez.5, n.16408 del 12/6/2024, Rv. 671317) e può rilevare anche ai fini della competenza in relazione a determinati reati tributari (Sez.3, n. 17702 del 30/10/2019, Gambarini, Rv. 275700; Sez.3, n.17060 del 10/1/2019, Lupo, Rv.275942; Sez.3, n. 23928 del 40/1/2024, Biscu, Rv. 286549).
L’indicazione del domicilio fiscale, tuttavia, non implica in alcun modo una preventiva verifica del luogo ove il contribuente ha l’abituale dimora, essendo sufficiente l’accertamento dell’iscrizione all’anagrafe comunale (Cass. civ., sez.5, n. 23362 del 23/10/2020, Rv. 659304).
Il contribuente deve indicare nelle dichiarazioni annuali il proprio domicilio fiscale che ben può essere differente dal luogo di residenza, con l’ulteriore conseguenza che ai sensi dell’art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio, non corrisponde l’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l’attualità e l’esattezza del domicilio eletto, sicché in caso di originaria difformità tra residenza anagrafica e domicilio indicato in dichiarazione dei redditi, la notificazione dell’avviso di accertamento perfezionata presso quest’ultimo indirizzo (Cass. civ., sez.5, n. 13843 del 20/5/2021, Rv. 661231)
Nel caso della prima notifica all’imputato non detenuto, ciò che rileva è esclusivamente il luogo di effettiva abitazione o ove l’imputato svolge abitualmente attività lavorativa, si tratta di nozioni che, pur potendo coincidere con quella di “domicilio fiscale”, non presuppongono una necessaria identità, dal che ne consegue che la notifica effettuata al domicilio fiscale, ove non si sia verificato che quest’ultimo coincida effettivamente con l’abitazione o il luogo di abituale svolgimento dell’attività lavorativa, non può ritenersi validamente eseguita ai sensi dell’art. 157, comma 8, cod. proc. pen.
Le considerazioni svolte consentono di ritenere che la notifica del decreto penale di condanna non è stata correttamente eseguita, il che conduce di per sé alla rimessione in termini.
Tale conclusione è ulteriormente rafforzata in considerazione della disciplina particolare dettata per la rimessione in termini per la proposizione dell’opposizione al decreto penale di condanna. Sul tema deve integralmente richiamarsi quanto affermato da Sez.6, n.10554 del 10/3/2026, Jang, che, esaminando una fattispecie similare nella quale si era parimenti proceduto alla notifica del decreto penale di condanna mediante compiuta giacenza, ha evidenziato i limiti che tale forma di notifica presenta ai fini della dimostrazione che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza del decreto, come richiesto dall’art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
Si è affermato che appare «preferibile quella impostazione che, in linea con la previsione di cui all’art. 6 CEDU, impone al giudice l’obbligo di verificare se l’accusato abbia avuto la possibilità di conoscere il procedimento a suo carico quando sia sorta su tale punto una contestazione che non appaia immediatamente e manifestamente infondata e che, nel caso in cui si sia accertato che la condanna è stata pronunciata malgrado l’esistenza di un vulnus al diritto dell’imputato di partecipare al suo processo, impone di rinnovare il processo ovvero di riaprire la procedura in tempo utile.
Già in passato si era convincentemente precisato che, in materia non viene in rilievo la regolarità formale della notificazione del decreto medesimo, ma il dato che, se non effettuata– come nel caso in esame – a mani del condannato, tale forma di notificazione non può essere di per sé prova dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, quando quest’ultimo abbia negato di averla mai ricevuta ed abbia dedotto motivi a sostegno che, seppure rivelatisi infondati in punto di diritto, devono essere esaminati per stabilire se l’atto sia stato effettivamente conosciuto dal destinatario (Sez. 3, n. 4654 del 19/01/2016, Bergamini, Rv. 266281 – 01; Sez. 1, n. 16523 del 16/03/2011, Rv. 250438).
È ragionevole, infatti, ritenere che la natura speciale del procedimento per decreto, che realizza una forma di condanna in esito ad un procedimento estremamente semplificato e che frequentemente è anche il primo atto del procedimento, nel senso che non è preceduto dalla notifica di atti preliminari ma da meri atti di accertamento di autorità amministrative, non consente di applicare, ai fini della rimessione in termini, i criteri presuntivi di conoscenza del procedimento indicati dall’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., in materia di assenza.
Sotto altro aspetto, poiché, a norma dell’art. 461, comma 2, cod. proc. pen., la dichiarazione di opposizione deve indicare a pena d’inammissibilità gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo ed il giudice che lo ha emesso, è esclusa la possibilità di equiparare alla conoscenza del provvedimento, la conoscenza di uno qualsiasi degli atti compiuti durante l’iter procedimentale che ha preceduto l’emissione del decreto di condanna (Sez. 4, n. 43478 del 30/9/2014, Tessitore, Rv. 260312) e che spesso, come si è detto, consta di un mero accertamento amministrativo».
Sulla base di tali considerazioni si ritiene, che debba ribadirsi il principio di diritto secondo cui in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ove l’istante abbia adempiuto al proprio onere di mera allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato e non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l’opposizione. (Sez. 4, n. 6900 del 02/02/2021, Serio, Rv. 280936).
Applicando il principio sopra indicato e tenuto conto delle irregolari modalità di notifica del decreto penale di condanna, deve concludersi nel senso della mancanza della prova della conoscenza da parte dell’imputato del decreto penale emesso nei suoi riguardi, dal che consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale.
